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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

di Eurotools, pr circa.

 

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

II. DEFINIZIONI

III. LINGUA

IV. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE

V. INTERPRETAZIONE

VI. COMUNICAZIONE

VII. PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

VIII. CONDIZIONI FISCALI

IX. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

X. SUBAPPALTATORI

XI. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DELLE RICHIESTE

XII. OBBLIGHI DEL CLIENTE

XIII. RESPONSABILITÀ PER DANNI

XIV. GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER DIFETTI

XV. MULTE E SANZIONI CONTRATTUALI

XVI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

XVII. CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ/FORZA MAGGIORE

XVIII. DIVIETO DI LAVORO ILLEGALE

XIX. ASSICURAZIONE

XX. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

XXI. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

XXII. RISERVATEZZA

XXIII. TUTELA DELL'AMBIENTE

XXIV. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, PROTEZIONE ANTINCENDIO

XXVI. LEGGE APPLICABILE

XXVII. CONTROVERSIE

 

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1.1 Le presenti condizioni generali (di seguito " CGV ") della società Eurotools, pro , con sede legale: Na Bystričku 14B/9941, Martin 036 01, numero di identificazione: 46 252 401, iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale distrettuale di Žilina, Dipartimento: Sro, numero di inserimento: 55186/L (di seguito denominata " Fornitore " o " Eurotools, pro "), si applicano a tutti i rapporti contrattuali derivanti da contratti stipulati tra il Fornitore e il Cliente in qualità di controparte del rapporto contrattuale, in base ai quali il Fornitore si impegna a consegnare determinati beni e/o eseguire lavori e/o fornire servizi al Cliente e/o diritti e/o qualsiasi attività di prestazione e/o servizio e/o altre attività per le quali il Fornitore è autorizzato (di seguito denominato " Riempimento ", o " Adempimento "), sulla base di un Contratto concluso o di un Ordine confermato, a cui sono allegate le presenti Condizioni Generali.

1.2 Le singole disposizioni delle Condizioni Generali non si applicano neanche se è stato concordato diversamente (nell'Ordine o nell'Ordine confermato o nel Contratto) (ai sensi del § 273 comma 2 della legge n. 513/1991 Coll. Codice Commerciale e successive modifiche, di seguito solo " Codice Commerciale " o " ObZ "), o se l'utilizzo delle presenti CGC è espressamente escluso nell'Ordine o nell'Ordine confermato o nel Contratto.

1.3 Al momento dell'entrata in vigore del Contratto, il Cliente è vincolato dalle presenti Condizioni Generali e ne esprime il consenso. Con l'entrata in vigore del Contratto, le Parti Contraenti accettano che il loro reciproco rapporto commerciale-obbligatorie sia regolato dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali.

1.4 Il fornitore ha il diritto di aggiornare o modificare costantemente le Condizioni Generali. Il Fornitore pubblicherà sempre tutte le modifiche, le integrazioni o il testo completo delle Condizioni Generali aggiornate del Fornitore in forma scritta e le pubblicherà in modo appropriato sul proprio sito web: www.eurotools.eu .

1.5 Le presenti Condizioni Generali sono redatte in lingua slovacca, mentre qualora fossero redatte anche in un'altra lingua, la versione slovacca è giuridicamente vincolante e la versione delle Condizioni Generali in una lingua diversa dallo slovacco ha solo una funzione informativa.

 

II. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, si definisce "Cliente" una persona fisica o giuridica che, con la conclusione e l'esecuzione del Contratto, agisce nell'ambito della propria attività commerciale, obbligata, sulla base del Contratto, a cui sono allegate le presenti Condizioni Generali, a prendere in consegna la Prestazione dal Fornitore e a pagare al Fornitore il prezzo concordato in modo corretto e tempestivo .

2.2 Ai fini delle CGV, per " dalla parte contraente " si intende il Cliente o il Fornitore, mentre per " dalle parti contraenti " si intende rispettivamente il Cliente e il Fornitore. Eurotools, pro

2.3 In nome e per conto del Cliente è

  1. in materia di Contratto, la persona autorizzata a negoziare, che è elencata nel Contratto come " Persona di contatto ", o altra/e persona/e, autorizzata/e per iscritto dalla Persona di contatto,
  2. in materia di Esecuzione, intesa come esecuzione della Prestazione, controllo dell'esecuzione della Prestazione, prove della Prestazione, accettazione della Prestazione, ecc. persona/e autorizzata/e ad agire, che è/sono elencata/e nel Contratto come Persona autorizzata/e ad agire in materia di Esecuzione e applicazione del reclamo, (di seguito denominata " Persona autorizzata in materia di Esecuzione ") per il cliente.

2.4 In nome e per conto del Fornitore è

  1. in materia di Contratto, la persona autorizzata a negoziare, che è elencata nel Contratto come " Persona di contatto ", o altra/e persona/e, autorizzata/e per iscritto dalla Persona di contatto,
  2. in materia di Esecuzione, intesa come esecuzione della Prestazione, controllo dell'esecuzione della Prestazione, collaudi della Prestazione, consegna della Prestazione, ecc., persona/e autorizzata/e ad agire, che è/sono elencata/e nel Contratto come "Persona autorizzata in materia di Esecuzione per il Fornitore". Le autorizzazioni e i poteri della Persona autorizzata in materia di Esecuzione per il Fornitore non includono l'esecuzione di atti giuridici in relazione al Contratto (ad esempio applicazione di sanzioni contrattuali, danni, ecc.), che sono eseguiti dalla persona del Responsabile Operativo o dal dirigente della società del Fornitore.

2.5 Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, in qualsiasi momento, di cambiare la Persona Autorizzata in materia di Adempimento o di delegare alcune delle autorizzazioni e dei poteri a un'altra persona , di cui è tenuta a informare per iscritto l'altra Parte Contraente senza indebito ritardo dopo averne avuto conoscenza. L'ambito delle autorizzazioni e dei poteri delegati deve essere chiaramente definito.

2.6 Ai fini delle CGV, il prezzo della Prestazione (di seguito denominato " Cena ") considera:

  1. prezzo totale per l'adempimento senza imposta sul valore aggiunto (di seguito denominata " IVA "), concordato nel Contratto, se l'oggetto del Contratto è la consegna della Prestazione nel suo complesso,
  2. il prezzo di una singola Prestazione senza IVA, concordato nel Contratto, se l'oggetto del Contratto è la fornitura di più Prestazioni separate,
  3. il prezzo della Prestazione per un mese solare (o qualsiasi altro periodo concordato) senza IVA, concordato nel Contratto, se l'oggetto del Contratto è la Prestazione consegnata ripetutamente,
  4. il prezzo della Prestazione sulla base di una richiesta scritta senza IVA, se l'oggetto del Contratto è la fornitura della Prestazione sulla base di richieste scritte,
  5. prezzo della Prestazione sulla base di un ordine parziale senza IVA, se l'oggetto del Contratto è la fornitura della Prestazione sulla base di ordini parziali di contratti quadro.

Nel caso in cui:

  1. è un Cliente nazionale che non è un contribuente IVA nella Repubblica Slovacca (di seguito denominato " SR "), oppure
  2. Il cliente ha una sede legale o un luogo di lavoro al di fuori del territorio della Repubblica Slovacca e non ha una sede nella Repubblica Slovacca ai sensi della legge n. 222/2004 Coll. sull'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche (di seguito denominata " Legge sull'IVA "), da cui l'Esecuzione fornisce (di seguito denominato " Cliente estero "), ai fini delle CGC, in tali casi, il prezzo definito nelle lettere da a) a e) del presente punto, ad eccezione del testo "senza IVA".

2.7 Nel caso di Esecuzione effettuata presso i locali del Fornitore, è necessario procedere all'elaborazione degli input secondo le istruzioni della Persona Autorizzata in materia di Adempimento per il Cliente e le informazioni pubblicate sul sito web del Fornitore: www.eurotools.eu .

2.8. Ordine, Conferma dell'Ordine, Accettazione della controproposta dell'Ordine, Formazione del Contratto

  1. Un Ordine (ai fini delle Condizioni Generali di Contratto) (di seguito denominato " Ordine ") è un atto giuridico unilaterale del Fornitore nei confronti del Cliente, finalizzato a fornire al Cliente la Prestazione ordinata dal Fornitore. Nel caso in cui l'Ordine specifichi una data ultima entro la quale il Cliente può confermare l'Ordine (di seguito denominato " Termine per la Conferma dell'Ordine ") e il Cliente confermi l'Ordine dopo tale Periodo di Conferma dell'Ordine, tale conferma ritardata dell'Ordine è considerata una rielaborazione dell'Ordine o una controproposta dell'Ordine o del Contratto.
  2. L'Ordine inviato dal Fornitore è considerato una bozza del Contratto. Un ordine rielaborato dal Cliente è considerato una controproposta all'Ordine o ai Contratti.
  3. Sulla base della conferma dell'Ordine (la conferma dell'Ordine da parte del Cliente avviene solitamente tramite il documento denominato "Conferma d'Ordine"), il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente la Prestazione in conformità all'Ordine in modo corretto e tempestivo. Dal momento della consegna della conferma d'Ordine al Fornitore o del documento denominato "Conferma d'Ordine" al Fornitore, l'Ordine è considerato vincolante per le Parti Contraenti. Il Cliente non è autorizzato a modificare il documento denominato "Conferma d'Ordine" (o "Ordine confermato") senza il previo consenso scritto del Fornitore. Le parti contrattuali hanno concordato che il Fornitore ha il diritto di annullare l'Ordine in qualsiasi momento fino alla consegna del documento di "Conferma d'Ordine" da parte del Cliente o fino alla conferma dell'ordine, mentre il Cliente non ha il diritto di far valere alcuna pretesa nei confronti del Fornitore in relazione a tale annullamento dell'Ordine. Salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti, la conferma dell'Ordine stesso o il documento denominato "Conferma dell'Ordine" da parte del Cliente deve contenere una dichiarazione del Cliente di accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché una dichiarazione del Cliente di aver preso visione delle presenti Condizioni Generali e una firma di una persona autorizzata ad agire per conto del Cliente. La firma della persona autorizzata ad agire per conto del Cliente sulla conferma dell'Ordine o sul documento denominato "Conferma dell'Ordine" deve essere effettuata tramite l'applicazione DocuSign eSignature o tramite un'applicazione elettronica analoga che confermi in modo affidabile l'autenticità della firma della persona autorizzata ad agire per conto del Cliente (di seguito denominata "applicazione elettronica destinata alla firma"), altrimenti l'Ordine non può essere considerato confermato, ovvero non sorge alcun obbligo tra il Cliente e il Fornitore, e il Fornitore non incorrerà in alcun obbligo e/o responsabilità, né il Cliente potrà vantare alcuna pretesa. Se le Parti Contraenti non concordano diversamente e nel caso in cui il Cliente firmi la conferma d'Ordine o un documento denominato "Conferma d'Ordine" tramite un'altra applicazione elettronica destinata alla firma, come DocuSign eSignature, dovrà darne preventiva comunicazione al Fornitore, indicando l'applicazione elettronica destinata alla firma. Nel caso in cui il Fornitore non accetti l'utilizzo di tale applicazione elettronica destinata alla firma, l'Ordine non potrà essere considerato confermato, ovvero non sorgerà alcun obbligo tra il Cliente e il Fornitore e il Cliente non avrà alcuna pretesa o il Fornitore non avrà alcun obbligo e/o obbligo:
  4. Su richiesta del Fornitore, il Cliente è tenuto a presentare una copia dell'estratto del Registro delle Imprese, non anteriore a 3 (tre) mesi, mentre se il Cliente non è registrato o iscritto nel Registro delle Imprese, è tenuto a presentare una copia del Certificato di Commercio, non anteriore a 3 (tre) mesi, o eventualmente una copia di altra autorizzazione per l'esercizio della propria attività. Allo stesso tempo, se il Cliente è un contribuente IVA, è tenuto a presentare anche una conferma di registrazione IVA. La mancata presentazione dei documenti ai sensi del presente punto 2.8 lettera d) delle Condizioni Generali da parte del Cliente non pregiudica la validità dell'Ordine e/o del Contratto, ma in caso di mancata presentazione da parte del Cliente, il Fornitore ha il diritto unilateralmente, ovvero senza alcun preavviso al Cliente, di modificare o posticipare la data di consegna della Prestazione.
  5. Il fornitore è vincolato esclusivamente dall'Ordine confermato o dalla conferma del documento denominato "Conferma d'Ordine" nonché dal Contratto concluso con il Cliente e non ha il diritto di annullarli unilateralmente, salvo diverso accordo tra le Parti contraenti o salvo diversa disposizione delle presenti Condizioni Generali.
  6. Il rapporto contrattuale tra il Cliente e il Fornitore si conclude sulla base dell'Ordine del Fornitore e della successiva conferma dell'Ordine da parte del Cliente o della conferma della controproposta da parte del Fornitore, e il rapporto contrattuale tra il Cliente e il Fornitore si instaura (i) al momento della consegna della conferma dell'Ordine al Fornitore o (ii) al momento della consegna al Fornitore del documento denominato "Conferma Ordini", che contiene una conferma da parte del Cliente in conformità con le presenti CGV (ovvero contiene le dichiarazioni e la firma del Cliente in conformità con i termini delle presenti CGV) o (iii) mediante la consegna della Controproposta del Fornitore al Cliente in conformità con i termini delle presenti CGV.
  7. Qualora tra le Parti Contraenti venga stipulato un Contratto Quadro di Acquisto specifico, le Parti Contraenti non potranno stipulare tra loro contratti di acquisto scritti durante il periodo di validità ed efficacia del Contratto Quadro di Acquisto ai sensi del paragrafo precedente. Questi si considerano conclusi con la prestazione della prestazione secondo l'ordine scritto del Fornitore, confermato dal Cliente.
  8. Con la conferma dell'Ordine da parte del Cliente, il Cliente conferma di poter prendere in carico la Prestazione entro il periodo concordato e di disporre dei fondi necessari per pagarla.
  9. L'utente che accetta le Condizioni Generali dichiara di essere debitamente autorizzato, autorizzato o autorizzato da una persona autorizzata ad accettare le Condizioni Generali e a concludere il Contratto. In caso di falsità di tale dichiarazione, l'utente che accetta le Condizioni Generali è responsabile per eventuali danni derivanti dalla conclusione non valida del Contratto o da condizioni contrattuali non valide concordate sulla base della presente proposta.
  10. Il Cliente è responsabile della correttezza del contenuto dell'Ordine e/o della correttezza del contenuto della parte del Contratto relativa all'Ordine di una specifica Prestazione. Il Cliente è sempre responsabile del contenuto dell'Ordine, o del contenuto del Contratto nella parte relativa all'ordine di una specifica Prestazione (ad esempio beni, lavori, ecc.), mentre il Fornitore consegnerà la Prestazione in base all'ordine del Cliente.

 

III. LINGUA

3.1 Il testo determinante di tutti i documenti contrattuali è quello redatto in lingua slovacca.

3.2 Se l'Accordo è redatto in lingua slovacca e gli allegati all'Accordo sono redatti in inglese o in ceco, non è necessario tradurre tali allegati in lingua slovacca, a meno che le Parti contraenti non concordino diversamente.

3.3 Nel caso in cui il Cliente abbia sede all'estero e le Parti contraenti non abbiano concordato una lingua di comunicazione diversa nel Contratto, la lingua di comunicazione sarà lo slovacco.

 

IV. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE

4.1 Proposta per la conclusione del Contratto, ovvero un ordine o una proposta scritta per la presentazione di un'offerta, consegnata al Fornitore - Eurotools, da parte del Cliente, non costituisce una chiamata ad avviare la Prestazione. Il Fornitore può avviare l'esecuzione della Prestazione solo dopo la conclusione del Contratto e sulla base e in conformità con le condizioni ivi stabilite.

4.2 Modificare e integrare il Contratto o un Ordine confermato è possibile solo sulla base dell'accordo di entrambe le parti del Contratto, vale a dire sotto forma di modifiche scritte e numerate al Contratto, di cui le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante, o sotto forma di aggiunte scritte e numerate all'Ordine confermato, di cui le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante, salvo diversa disposizione delle presenti Condizioni Generali. È necessario che le modifiche al Contratto o all'Ordine confermato ai sensi della precedente frase del presente punto 4.2 delle CGV siano sempre firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti Contraenti, salvo nel caso di (i) modifiche o aggiunte alla Persona Autorizzata in materia di Esecuzione, che la Parte Contraente effettua mediante notifica scritta unilaterale alla Persona Autorizzata in materia di Esecuzione per conto dell'altra Parte Contraente.

4.3 Con la conclusione del Contratto non può essere fornito alcun vantaggio a terzi e una persona che non è parte del Contratto non ha il diritto di far valere alcuna pretesa ai sensi del Contratto.

 

V. INTERPRETAZIONE

5.1 Separabilità delle disposizioni

Ciascuna disposizione del Contratto sarà interpretata in modo da essere efficace e valida ai sensi della legge applicabile. Tuttavia, qualora una disposizione risultasse inapplicabile, invalida o inefficace ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, ciò non pregiudicherà le altre disposizioni del Contratto. In caso di tale inapplicabilità, invalidità o inefficacia, le Parti Contraenti concorderanno per iscritto una soluzione che preservi il contesto e lo scopo della disposizione in questione.

Se una qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali dovesse risultare o diventare invalida in futuro, le altre disposizioni delle Condizioni Generali rimarranno pienamente valide ed efficaci.

5.2 L'applicazione delle condizioni generali del Cliente o di altre condizioni generali è espressamente esclusa , salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Se nelle CGV o nel Contratto si fa riferimento alle norme di legge vigenti al momento dell'emissione della presente versione delle CGV o al momento della conclusione del Contratto, che sono state modificate o sostituite da altre norme di legge durante la validità del Contratto, tali riferimenti sono considerati come riferimenti alle norme di legge dalle quali sono state sostituite, nella loro formulazione valida.

 

VI. COMUNICAZIONE

6.1 Tutte le notifiche e tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, tramite posta raccomandata, corriere espresso o e-mail, e si riterranno correttamente recapitate mediante consegna alla Parte contraente interessata agli indirizzi specificati dalle Parti contraenti nell'intestazione del Contratto nel caso in cui il testo seguente del Contratto non includa gli indirizzi per la consegna.

6.2 Il documento si considera consegnato anche se:

  1. La parte contraente rifiuta di accettare il documento - il documento si considera consegnato in questo giorno, o se
  2. il documento non può essere consegnato a causa, ad esempio, della mancata accettazione della spedizione entro il termine di ritiro, oppure perché il destinatario non è stato reperibile, il destinatario era sconosciuto o per un altro motivo indicato dalla posta sulla spedizione; il documento si considera consegnato il giorno in cui la spedizione viene depositata presso l'ufficio postale.

 

VII. PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Prezzo 

7.1.1 Il prezzo della Prestazione viene determinato in base all'accordo delle Parti Contraenti e, allo stesso tempo, in conformità con la legge attualmente in vigore del Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca n. 18/1996 Coll. sui prezzi (di seguito denominata " Legge sui prezzi "), mentre nel caso in cui la prestazione o l'attuazione dell'Adempimento duri più di 5 (in parole: cinque) mesi e durante la prestazione o l'attuazione di questa Prestazione si verifichi una modifica dei prezzi in base all'adeguamento dei prezzi annunciato dallo Stato, è possibile prendere questa modifica dei Prezzi in conformità con il presente punto 7.1.1 delle Condizioni Generali come base per il nuovo Prezzo a partire dal mese successivo.

7.1.2 Nel caso in cui durante l'esecuzione o l'esecuzione della Prestazione si manifesti la necessità di maggiori costi o lavori aggiuntivi, non originariamente inclusi nell'ambito originario della Prestazione definito nell'Ordine e/o nel Contratto confermato, il Prezzo potrà essere opportunamente aumentato dal Fornitore, fermo restando l'obbligo del Fornitore di informare il Cliente, senza inutili ritardi, della necessità di maggiori costi o lavori aggiuntivi, dopo averne avuto conoscenza, il quale è tenuto a pagare tali costi in conformità alla fattura emessa. Nel caso in cui il Prezzo della Prestazione aumenti di oltre il 30% (in altre parole: venti percento) per i motivi di cui alla frase precedente del presente punto 7.1.2 delle Condizioni Generali, è necessaria una conferma scritta da parte del Cliente, oppure è necessario stipulare un'aggiunta scritta al Contratto e/o all'Ordine confermato. Nel caso in cui il Cliente non accetti un aumento del Prezzo della Prestazione, può recedere dal Contratto, ma dovrà pagare il Prezzo originariamente concordato per la Prestazione già eseguita. In caso di modifica del Prezzo per un Ordine non confermato, il Fornitore informa il Cliente di tale modifica. Solo in questo caso il Cliente ha il diritto esclusivo di annullare l'Ordine; tuttavia, se il Cliente non annulla l'Ordine entro 5 giorni dalla data di consegna della comunicazione di cui al comma precedente, si presume che accetti la modifica del Prezzo e il Fornitore gli invierà la conferma dell'Ordine. Un Ordine confermato non può essere annullato dal Cliente.

7.1.3 Il Fornitore ha il diritto di modificare unilateralmente il Prezzo della Prestazione, mentre quanto sopra non si applica ai casi espressamente menzionati al precedente punto 7.1.2 del presente articolo delle Condizioni Generali, né ai casi relativi a modifiche dell'IVA, dei dazi doganali, o eventualmente all'introduzione di nuove tasse relative alle importazioni, rispettivamente ad altre attività necessarie per l'esecuzione della Prestazione, a meno che tale obbligo non fosse valido al momento della conferma dell'Ordine e/o della conclusione del Contratto tra le Parti Contraenti, in caso di modifiche derivanti da norme di legge generalmente vincolanti, aumentando l'ambito di lavoro richiesto dal Cliente sulla base di un addendum scritto e numerato al Contratto e/o di un addendum scritto e numerato all'Ordine confermato, sulla base di modifiche sostanziali concordate dal Cliente. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto al Cliente la modifica dell'importo e l'adeguamento del Prezzo della Prestazione senza indebito ritardo.

7.1.4 Nel caso in cui entrambe le Parti contraenti non concordino diversamente per iscritto, il Cliente si impegna a rimborsare al Fornitore i costi associati a (i) trasporto, (ii) alloggio, (iii) assicurazione (a meno che il Fornitore non fornisca questi servizi personalmente) o (iv) altri costi sostenuti, la cui esistenza il Fornitore dovrà comunicare al Cliente per iscritto.

7.1.5 Se il Fornitore è un contribuente IVA nella Repubblica Slovacca, l'IVA verrà aggiunta al Prezzo della Prestazione nell'importo determinato dalle normative legali applicabili che regolano l'importo dell'IVA alla data dell'obbligo fiscale, se applicabile in conformità con la versione vigente della Legge sull'IVA.

7.1.6 Nessuna prestazione da parte del Fornitore o della parteIl cliente non verrà fornito gratuitamente, salvo diverso accordo tra le Parti contraenti.

7.1.7 Il Fornitore ha il diritto di esigere dal Cliente un acconto per l'esecuzione della Prestazione nell'importo specificato nella conferma dell'Ordine e/o nel Contratto, mentre il Cliente è tenuto a pagarlo per intero.

 

7.2 Termini di fatturazione

7.2.1 Il Fornitore ha diritto, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione del Contratto, o di emettere la conferma d'Ordine al Cliente, di emettere una fattura per il pagamento di un anticipo per l'esecuzione della Prestazione con una data di scadenza specificata, entro la quale il Cliente è tenuto a saldare integralmente tale fattura. Il Fornitore non è tenuto ad avviare l'esecuzione della Prestazione prima che il Cliente abbia saldato integralmente la fattura per il pagamento dell'anticipo ai sensi della frase precedente del presente punto 7.2.1 delle Condizioni Generali, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti nel Contratto e/o nella conferma d'Ordine. Durante il periodo di ritardo del Cliente nel pagamento dell'anticipo sulla base della fattura emessa, il Fornitore non è in ritardo con la Prestazione, mentre i termini per la Prestazione sono contemporaneamente prorogati per il periodo di ritardo del Cliente ai sensi del presente punto 7.2.1 delle Condizioni Generali.

7.2.2 Il Cliente è tenuto a pagare il Prezzo sulla base della fattura regolarmente emessa dal Fornitore e consegnata al Cliente in conformità ai termini delle presenti CGV. Nel caso in cui la fattura contenga informazioni errate e/o incomplete o non siano allegati tutti i documenti concordati, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al Fornitore, senza che la correzione della fattura costituisca motivo di proroga della scadenza.

7.2.3 La base per il pagamento del Prezzo è la fattura emessa dal Fornitore e consegnata al Cliente. La fattura sarà emessa in conformità alle presenti CGV.

7.2.5 La fattura del Fornitore sarà emessa e pagata dal Cliente in euro , a meno che non sia concordata un'altra valuta nel Contratto e/o nell'Ordine confermato, in cui sarà emessa la fattura del Fornitore o sarà effettuato il pagamento al Cliente.

7.2.6 Se il Prezzo è concordato nel Contratto sulla base di una tariffa oraria, il Fornitore ha il diritto di fatturare al Cliente il tempo effettivamente impiegato per l'esecuzione della Prestazione. Il Fornitore ha il diritto di fatturare anche l'adempimento parziale dell'oggetto del Contratto e il Cliente è tenuto a pagare tale fattura alla scadenza.

7.2.7 Tutte le prestazioni fornite dal Fornitore oltre l'ambito concordato nel Contratto devono essere concordate in anticipo per iscritto dalle Parti contraenti.

7.2.8 Se nel Contratto e/o nell'Ordine confermato è concordato un prezzo unitario della Prestazione e contemporaneamente nel Contratto o nei suoi allegati e/o nell'Ordine confermato o nei suoi allegati è specificato il numero di unità della Prestazione in questione, il Fornitore ha il diritto di superare il numero di unità alle condizioni concordate nelle presenti CGV.

7.2.9 La base per l'emissione della fattura per la Prestazione fornita è la conferma della Prestazione fornita, effettuata dal cliente, che deve essere allegata alla fattura.

7.2.10 Salvo che nel Contratto e/o nell'Ordine confermato non siano concordati altri metodi e tempi di fatturazione del Prezzo, il Fornitore è tenuto ad emettere una fattura per la Prestazione completata come segue:

  1. una volta , vale a dire dopo aver fornito l'intero ambito della Prestazione - al più tardi entro 15 (in parole: quindici) giorni dalla conferma della Prestazione fornita da parte del Cliente, oppure
  2. individualmente , vale a dire dopo aver fornito ogni singola Prestazione – sempre entro 15 (in parole: quindici) giorni al più tardi dalla conferma di ogni singola Prestazione fornita (specificata nel Contratto o in una singola Richiesta Scritta) da parte del cliente, oppure
  3. in modo continuativo (nel caso in cui la Prestazione venga fornita ripetutamente o parzialmente), vale a dire dopo la scadenza di ciascun periodo di fatturazione concordato nel Contratto - sempre entro e non oltre 15 (in parole: quindici) giorni dalla conferma dell'entità della Prestazione fornita durante il periodo di fatturazione; il giorno di consegna in questo caso è l'ultimo giorno del periodo di fatturazione.

7.2.11 Per le prestazioni che sono state prese in carico dalla parteIl cliente durante il mese solare, il Fornitore ha il diritto di emettere entro 15 (in parole: quindici) giorni dalla fine del mese solare una fattura riepilogativa e ciò nel senso

 

della legge sull'IVA.

7.2.12 Ogni fattura emessa deve contenere, oltre ai dati specificati nelle normative di legge applicabili, anche i seguenti dati:

  1. Numero del contratto, o numero dell'ordine confermato,
  2. data di emissione della fattura,
  3. la data di scadenza della fattura emessa
  4. dati identificativi di base del Cliente,
  5. Numero di conto del cliente,
  6. firma di un rappresentante autorizzato ad agire per conto del Fornitore

7.2.13 Il fornitore è tenuto a consegnare la fattura al cliente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sua emissione all'indirizzo specificato nel Contratto e/o nell'Ordine confermato, oppure ad altro indirizzo specificato per iscritto dal Cliente.

7.2.15 Il Cliente è tenuto, entro e non oltre 14 (in breve: quattordici) giorni prima della scadenza della fattura, a consegnare al Fornitore, all'indirizzo specificato ai sensi del punto 7.2.12 del presente articolo delle Condizioni Generali, una comunicazione scritta della modifica del conto bancario indicato in fattura, nel caso in cui (i) il Cliente abbia cambiato banca (se diversa dalla banca indicata in precedenza da tale modifica indicata in fattura), (ii) sia sorto un privilegio sui crediti, o (iii) vi siano carenze formali, a seguito delle quali il conto bancario indicato in fattura verrà modificato. L'autenticità della firma del rappresentante autorizzato del Cliente sulla comunicazione scritta ai sensi della frase precedente del presente punto 7.2.14 delle Condizioni Generali deve essere certificata ufficialmente.

 

7.3 Condizioni di pagamento

7.3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti Contraenti per un caso specifico, la scadenza della fattura è di 15 (in breve: quindici) giorni , mentre la scadenza della fattura decorre dal giorno della data di esecuzione imponibile, ovvero dalla data di consegna della Prestazione. Se l'ultimo giorno di scadenza della fattura cade in un giorno non lavorativo, la fattura sarà dovuta il giorno lavorativo successivo. La data di pagamento dell'obbligazione pecuniaria del Cliente è considerata il giorno in cui l'importo dovuto viene accreditato sul conto del Fornitore. Nel caso in cui il Cliente sia in ritardo con il pagamento della fattura, o con il pagamento dell'acconto, il Fornitore ha il diritto di richiedere una penale contrattuale nei confronti del Cliente ai sensi dell'Articolo XV. punto 15.4 delle presenti CGV, per ogni giorno di ritardo iniziato, mentre nel caso in cui il Cliente sia in ritardo con il pagamento della fattura, o effettui il pagamento anticipato dopo la data di scadenza della fattura (specificata solo se non è stata concordata tra le Parti Contraenti una diversa data di scadenza della fattura), il Fornitore ha diritto di sospendere completamente l'esecuzione della Prestazione fino al momento del pagamento integrale della fattura da parte del Cliente, oppure il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto e/o dall'Ordine confermato.

7.3.2 La mancata accettazione irragionevole della Prestazione da parte del Cliente non può costituire motivo di mancato pagamento del Prezzo della Prestazione da parte del Cliente.

7.3.3 Se le Parti Contraenti non concordano diversamente, tutte le spese bancarie e le commissioni delle banche corrispondenti e della banca del Fornitore saranno a carico del Cliente.

 

VIII. CONDIZIONI FISCALI

8.1 Per tutta la durata del Contratto, il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto al Fornitore la data di cancellazione della registrazione IVA del contribuente, nonché la data di registrazione IVA del contribuente, ovvero senza indugio dopo tale data.

Inoltre, il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto al Fornitore entro 5 giorni lavorativi tutte le modifiche riguardanti la sua situazione fiscale e i suoi obblighi fiscali, in particolare:

a) creazione/estinzione di uno stabilimento IVA;

b) costituzione/cessazione di una stabile organizzazione ai fini dell'imposta sui redditi;

c) pagamento degli acconti delle imposte sui redditi.

 

 

IX. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

9.1 Luogo di esecuzione

9.1.1 Il luogo di esecuzione è la sede del Fornitore, o la sede o l'attività del Cliente, o un altro luogo specificato nel Contratto e/o nell'Ordine confermato .

9.1.2 Nel caso in cui il luogo di esecuzione sia la sede legale o l'attività del Cliente, il Cliente si impegna a creare le condizioni idonee per il Fornitore affinché quest'ultimo possa eseguire correttamente e con successo la Prestazione in conformità al Contratto e/o all'Ordine confermato. Allo stesso tempo, il Cliente è tenuto a garantire adeguatamente il luogo di esecuzione affinché il Fornitore possa eseguire correttamente la Prestazione. Nel caso in cui il Cliente non adempia al proprio obbligo derivante dalla frase precedente della presente clausola 9.1.2 delle Condizioni Generali e, pertanto, non prepari il luogo di esecuzione per l'esecuzione della Prestazione da parte del Fornitore, per cui il Fornitore non sarà in grado di eseguire tale prestazione, il Fornitore non sarà tenuto a eseguire la prestazione in questione e, allo stesso tempo, in tale situazione, il Fornitore non incorrerà in alcun ritardo nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'Ordine confermato e/o del Contratto. Tuttavia, il Fornitore è tenuto a informare il Cliente di tale circostanza, derivante dalla presente clausola 9.1.2 delle Condizioni Generali, senza indebito ritardo dopo averne avuto conoscenza. Il Cliente riconosce al contempo che in questo caso il rispetto del termine di consegna della Prestazione da parte del Fornitore è subordinato alla predisposizione di condizioni idonee o alla adeguata sicurezza del luogo di esecuzione da parte del Cliente.

9.3 Condizioni di consegna, consegna e accettazione della Prestazione

9.3.1 Termine per la consegna e l'accettazione della Prestazione

9.3.1.1 La consegna della Prestazione dovrà avvenire entro il termine e secondo le modalità concordate dalle Parti Contraenti nel Contratto e/o nell'Ordine confermato. Il rispetto del termine di consegna è subordinato alla collaborazione ordinata e tempestiva del Cliente. Nel caso in cui il Cliente non adempia all'obbligo di collaborazione, il termine per la consegna della Prestazione si proroga automaticamente per il periodo durante il quale il Cliente non ha fornito la necessaria collaborazione al Fornitore. Il termine di consegna della Prestazione è prorogato qualora, per cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, si verifichino circostanze imputabili esclusivamente al Cliente che impediscano la consegna della Prestazione entro il termine concordato dalle Parti Contraenti nel Contratto e/o nell'Ordine confermato, per il periodo di durata di tali circostanze, o qualora l'inizio della prestazione (o la prestazione stessa) sia stato ritardato per cause imputabili esclusivamente al Cliente di oltre 1 giorno lavorativo , il Fornitore avrà il diritto di posticipare tutte le date successive per l'esecuzione della Prestazione dello stesso numero di giorni di cui l'inizio o l'avanzamento della Prestazione è stato posticipato per cause imputabili al Cliente. Allo stesso tempo, qualora il Contratto/Ordine confermato preveda specifiche aggiuntive, senza le quali non sia possibile produrre o consegnare la Prestazione ordinata, il termine di consegna inizierà a decorrere solo dal giorno della consegna di tali specifiche al Fornitore. Nel caso in cui sia stato concordato un pagamento anticipato tra il Fornitore e il Cliente, il termine di consegna decorrerà dal giorno in cui tale pagamento anticipato viene accreditato sul conto del Fornitore.

9.3.1.2 Il Fornitore è tenuto a consegnare (o consegnare) la Prestazione al Cliente entro il termine concordato tra le Parti Contraenti nel Contratto e/o nell'Ordine confermato. Il Cliente (o un suo rappresentante autorizzato) è tenuto a prendere in consegna la Prestazione entro il termine di consegna, mentre qualora il Cliente non adempia al suo obbligo di prendere in consegna la Prestazione entro il termine di consegna (o non garantisca altrimenti l'accettazione della Prestazione), il Fornitore ha il diritto di richiedergli di adempiere a tale obbligo in un termine supplementare. Il Cliente dovrà pagare l'intero importo per tutti i costi relativi alla ripetuta consegna della Prestazione dovuta alla sua mancata accettazione o all'assenza del Cliente nel luogo concordato tra le Parti Contraenti nel Contratto e/o nell'Ordine confermato. Qualora il Cliente non prenda in consegna la merce nemmeno entro il termine supplementare ragionevolmente determinato, il Fornitore ha il diritto di recedere dal Contratto e/o dall'Ordine confermato. Quanto sopra si applica qualora le Parti Contraenti non concordino diversamente nel Contratto e/o nella conferma dell'Ordine.

 

9.3.2 Consegna, consegna e accettazione della Prestazione

9.3.2.1 Il Fornitore ha il diritto, salvo diverso accordo tra le Parti contraenti e salvo che la natura della Prestazione lo consenta, di garantire la consegna tramite il Vettore, di cui è tenuto a informare preventivamente il Cliente, il quale in tal caso sostiene integralmente i costi connessi alla consegna della Prestazione tramite il Vettore.

9.3.2.2 Nel caso in cui la Prestazione non presenti segni visibili di possibili difetti o incompletezze che potrebbero impedirne il corretto utilizzo da parte del Cliente, il Cliente (o il suo rappresentante autorizzato) è tenuto a prendere in consegna la Prestazione, mentre al momento della consegna della Prestazione al Cliente, il Fornitore adempie all'obbligo di eseguire la prestazione e la sua successiva consegna nel luogo designato dalle Parti Contraenti in conformità al Contratto e/o all'Ordine confermato.

9.3.2.3 Qualora il Cliente ritenga che la Prestazione presenti difetti o possibili imperfezioni che potrebbero impedirne il corretto utilizzo o il funzionamento sicuro, è tenuto a darne comunicazione scritta al Fornitore senza indebito ritardo, mentre quanto sopra non si applica ai difetti minori e isolati rilevati o all'incompletezza della Prestazione, la cui natura non impedisca al Cliente di utilizzarla correttamente. Nel caso in cui il Cliente dimostri al Fornitore i difetti o i vizi rilevati, il Cliente è tenuto a darne comunicazione al Fornitore in conformità ai termini delle presenti Condizioni Generali.

9.3.2.4 L'assunzione della Prestazione da parte del Cliente è considerata accettazione della Prestazione eseguita o fornita, vale a dire mediante la conferma (i) della prestazione fornita o mediante la conferma (ii) dell'entità della Prestazione fornita durante il periodo di fatturazione, eseguita dal Cliente, in qualsiasi forma, purché dal contenuto della conferma risulti chiaro di quale Prestazione si tratta.

9.3.2.5 A seconda della natura della Prestazione, ad esempio protocollo di scoperta, protocollo di download, protocollo di accettazione, bolla di consegna confermata, copie di registrazioni dal registro di servizio, rapporto di servizio, rapporto sulle ore lavorate, messaggio di posta elettronica, ecc. (altrove anche come " conferma della Prestazione fornita ").

Il verbale che le Parti Contraenti redigono al momento della consegna (o della consegna) e dell'accettazione della Prestazione (di seguito denominato " Protocollo di Accettazione "), deve contenere i seguenti dettagli essenziali:

  1. il nome della Performance,
  2. identificazione dell'Ordine e/o del Contratto confermato,
  3. data di inizio e data di fine dell'attuazione della Performance,
  4. data di consegna, ovvero consegna della Prestazione da parte del Fornitore e data di accettazione della Prestazione da parte del Cliente,
  5. data di inizio e data di fine della procedura di acquisizione,
  6. valutazione della qualità della Prestazione implementata, incluso un elenco di eventuali difetti o incompletezze rilevati, e anche includendo un'indicazione esplicita del termine per l'eliminazione di tali difetti o incompletezze,
  7. dichiarazione di entrambe le parti contraenti che il fornitore consegna la prestazione al cliente, o aggiunge, e che il cliente prende in carico la prestazione dal fornitore,
  8. firme dei rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti contraenti,
  9. informazioni che il giorno della consegna, ovvero della consegna della Prestazione da parte del Fornitore al Cliente, e dell'accettazione della Prestazione da parte del Cliente dal Fornitore, sia valido il periodo di garanzia, inclusa una definizione esplicita della sua durata.

9.3.2.6 Prima di firmare il Protocollo di Accettazione, il Cliente ha il diritto di assicurarsi delle cosiddette "persone autorizzate", di fronte alle quali il Fornitore dimostrerà la corretta funzionalità della Prestazione nel luogo di esecuzione, dove per " persone autorizzate" si intendono ad esempio i rappresentanti autorizzati del Cliente. In caso di richiesta del Fornitore, anche la dichiarazione scritta del Cliente farà parte del Protocollo di Accettazione, in cui verrà esplicitamente definito che la Prestazione è pronta per la messa in servizio o per il suo utilizzo e che il Fornitore ha dimostrato al Cliente la sua piena funzionalità di fronte a persone autorizzate scelte dal Cliente.

9.3.2.7 Nel caso in cui il Cliente (o il suo rappresentante autorizzato) rifiuti di firmare il Protocollo di Accettazione senza previa giustificazione scritta, è successivamente necessario che le Parti Contraenti redigano un verbale scritto, il cui contenuto conterrà le opinioni di entrambe le Parti Contraenti sulla questione in questione e la loro giustificazione.

9.3.2.8 Nel caso in cui le disposizioni di legge pertinenti lo prevedano e/o se ciò è espressamente concordato dalle Parti Contraenti nell'Ordine confermato e/o nel Contratto, il Fornitore è tenuto entro 15 (in parole: quindici) giorni dalla data di consegna o di consegna della Prestazione al Cliente, a consegnare al Cliente:

  1. documentazione tecnica pertinente,
  2. Altri atti o documenti correlati.

9.3.2.9 Il rischio di danneggiamento passa al Cliente al momento della consegna della Prestazione, salvo diversa disposizione delle presenti Condizioni Generali o salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti. In caso di commercio transfrontaliero, il rischio di perdita o danneggiamento della Prestazione passa al Cliente se la Prestazione viene consegnata al Cliente in conformità con gli Incoterms 2020: EXW.

 

 

9.4. Offerte non vincolanti e beni e/o lavori come adempimento

9.4.1. Le offerte del Fornitore non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnate come tali.

9.4.2. Deviazioni quantitative

Se l'oggetto del Contratto o dell'Ordine confermato è costituito da beni o lavori, il Fornitore ha il diritto di adempiere al Contratto o all'Ordine confermato entro le seguenti tolleranze quantitative:

a. per consegne Riempimento fino a 500 pezzi         (+,–)         20 %

b. per consegne Riempimento fino a 2500 pezzi         (+,–)         15 %

c. per consegne superiori a 2500 pezzi         (+,–)         10 %

d. consegnare la quantità minima ordinabile: la tolleranza verso l'alto è raddoppiata

e. fornire la quantità massima ordinata: la tolleranza al ribasso è raddoppiata.

9.4.3. Nel caso in cui l'oggetto del Contratto o dell'Ordine confermato sia una merce o un lavoro e il Cliente richieda un numero esatto di pezzi, verranno addebitati i seguenti supplementi in base al numero di pezzi rispetto al Prezzo concordato:

a. fare 1000 ks         10 %

b. od 1001 do 2500 ks         8 %

c. da 2501 a 5000 pezzi         6 %

d. oltre 5000 ks         5 %

Anche in questi casi il Fornitore si riserva il diritto di tollerare lievi scostamenti nella quantità dovuti ad errori di calcolo, salvo diverso accordo tra le parti contraenti.

9.4.4 In caso di scostamento maggiore, il Cliente è sempre tenuto a informare immediatamente il Fornitore, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della merce, che la merce e/o il lavoro consegnati sono stati consegnati in quantità maggiore rispetto a quanto ordinato. In caso contrario, il Cliente è tenuto a pagare integralmente il Prezzo per la merce e/o il lavoro effettivamente consegnati.

 

X. SUBAPPALTATORI

10.1 Per " Subappaltatori " si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, o un partner contrattuale del Fornitore, che partecipa all'adempimento degli obblighi del Fornitore nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto, ad eccezione di un dipendente del Fornitore. Anche una persona fisica autorizzata a svolgere attività commerciale è considerata un Subappaltatore.

10.2 Le parti contraenti hanno concordato che per l'adempimento degli obblighi del Fornitore nei confronti del Cliente tramite il Subappaltatore, il Fornitore ha diritto senza alcuna limitazione.

 

XI. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DELLE RICHIESTE

11.1 Le parti contraenti si impegnano a non trasferire all'altra parte contraente, a non caricare in altro modo o a commerciare, a titolo oneroso o gratuito, crediti derivanti dal Contratto, né a costituire privilegi su crediti derivanti dal Contratto, senza previo consenso scritto. In caso contrario, tale atto è nullo. In caso di violazione del suddetto obbligo, la parte lesa ha il diritto di richiedere una penale contrattuale nei confronti dell'altra parte contraente ai sensi dell'articolo XV, punto 15.6 delle presenti CGV. Il prezzo della prestazione o di una sua parte non può essere pagato con crediti di terzi o compensando i crediti del Cliente nei confronti del Fornitore, salvo diverso accordo scritto tra le parti contraenti. Il Cliente non ha il diritto di trattenere o ridurre il pagamento (compensazione) al Fornitore a causa dell'esistenza di una domanda riconvenzionale, salvo diverso accordo scritto tra le parti contraenti.

 

XII. OBBLIGHI DEL CLIENTE

12.1 Il Cliente è tenuto a prendere visione delle disposizioni delle Condizioni Generali del Fornitore prima di inviare l'Ordine e di concludere il Contratto con il Fornitore. Al momento dell'invio della conferma d'Ordine e della successiva conclusione del Contratto con il Fornitore, il Cliente è vincolato dalle presenti Condizioni Generali ed è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni pertinenti delle presenti Condizioni Generali, nonché le disposizioni del Contratto e dell'Ordine confermato.

12.2 Per tutta la durata del Contratto, il Cliente è tenuto a collaborare con il Fornitore ai fini della corretta esecuzione della Prestazione. L'ambito specifico della collaborazione, inclusa la specificazione delle informazioni, dei documenti e degli altri compensi che il Cliente è tenuto a fornire al Fornitore, è definito nel Contratto e/o nell'Ordine confermato, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti.

12.3 Il cliente è tenuto a sostenere tutti i costi, le spese e gli oneri sostenuti in relazione all'esecuzione e alla fornitura della Prestazione.

12.4 Durante la durata del Contratto, il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto al fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi tutte le modifiche che siano in qualche modo importanti nel contesto dell'Esecuzione per il Fornitore, o che siano in qualche modo correlate all'Esecuzione ai sensi del Contratto e/o dell'Ordine confermato.

12.5 Il Cliente è tenuto a fornire al Fornitore tutti gli elementi, i documenti e i materiali necessari all'esecuzione e all'implementazione della Prestazione. Nel caso in cui alcuni fatti relativi all'esecuzione della Prestazione non siano riportati nel Contratto o nei suoi allegati, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta al Fornitore al più tardi prima della firma del Contratto. Nel caso in cui il Cliente non abbia comunicato per iscritto tali fatti al Fornitore, il Fornitore non è tenuto ad accettare, dopo la conclusione del Contratto o dell'Ordine confermato, eventuali osservazioni su fatti scoperti successivamente o non specificati, fermo restando che questi erano noti al Fornitore prima della conclusione del Contratto.

12.6 In caso di controversia tra le Parti contraenti, in merito all'ambito, al contenuto o alla qualità della Prestazione, nei casi che non siano risolti direttamente o indirettamente dal Contratto o dai suoi allegati, il parere scritto è valido fino all'accettazione del reciproco accordo delle Parti contraenti o della decisione dell'autorità competente. Il Fornitore e il Cliente sono vincolati dalla presente dichiarazione. Il Cliente rispetta e si conforma alle condizioni ivi stabilite.

12.7 Qualora durante l'esecuzione della Prestazione dovessero verificarsi delle contraddizioni tra il Cliente e il Fornitore, il Cliente non ha in alcun modo il diritto di influenzare l'esecuzione della Prestazione, né di recedere dal Contratto e/o dall'Ordine confermato senza giusta causa.

12.8 Il Cliente è tenuto a pagare al Fornitore il Prezzo per la Prestazione per intero, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti nel Contratto e/o nell'Ordine confermato, anche se la Prestazione è stata consegnata al Cliente solo parzialmente dal Fornitore per motivi imputabili al Cliente.

12.9 Il Fornitore e il Cliente hanno concordato che la proprietà dei beni consegnati passerà al Cliente solo dopo il completo pagamento del prezzo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori, e fino a tale momento i beni rimarranno di proprietà del Fornitore. Il Cliente è tenuto a trattare i beni con la dovuta cura, a conservarli separatamente e a non cederli a terzi fino al completo pagamento del prezzo di acquisto.

 

XIII. RESPONSABILITÀ PER DANNI

13.1 Le Parti Contraenti hanno concordato che ciascuna di esse è responsabile per i danni causati dalla violazione dei propri obblighi e/o degli obblighi derivanti dal Contratto e/o dall'Ordine confermato e/o dalle presenti CGV, mentre le Parti Contraenti hanno concordato di essere responsabili solo per il danno effettivo (ad eccezione del mancato guadagno) subito dall'altra Parte Contraente. È esclusa la responsabilità delle Parti Contraenti per danni indiretti e/o consequenziali.

13.2 Qualora la Parte Contraente inadempiente dimostri che la violazione dei propri obblighi e/o doveri derivanti dal Contratto e/o dall'Ordine confermato e/o dalle presenti CGV è stata causata da circostanze che escludono la responsabilità, in tal caso la Parte Contraente non sarà tenuta al risarcimento dei danni. Le circostanze che escludono la responsabilità, le condizioni per l'esercizio delle sue pretese, nonché la procedura per la sua costituzione sono disciplinate dai § 374 e seguenti del Codice Commerciale. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti sia interessata da una circostanza che esclude la responsabilità, la Parte Contraente è tenuta a informare l'altra Parte Contraente di tale fatto per iscritto senza indebito ritardo. La Parte Contraente interessata da circostanze che escludono la responsabilità è esonerata dalla responsabilità per l'inadempimento degli obblighi e/o degli obblighi derivanti dal Contratto e/o dall'Ordine confermato e/o dalle presenti CGV, nella misura in cui il loro adempimento sia stato influenzato o eventualmente impedito da tali circostanze che escludono la responsabilità, mentre il termine di esecuzione è prorogato per il periodo in cui perdureranno le conseguenze di tali circostanze. Se le circostanze che escludono la responsabilità durano più di 1 (in parole: un) mese, il Fornitore ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto e/o dall'Ordine confermato, e nel caso in cui le circostanze che escludono la responsabilità durano più di 6 (in parole: sei) mesi, il Cliente ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto e/o dall'Ordine confermato.

13.3 La responsabilità del Fornitore per eventuali danni causati al Cliente dal Contratto e/o dall'Ordine confermato e/o dalle presenti CGV è limitata a un importo massimo del 10% (in lettere: dieci percento) del Prezzo totale della Prestazione. Sono escluse richieste di risarcimento danni da parte del Cliente che superino l'importo corrispondente al 10% (in lettere: dieci percento) del valore della presente Prestazione.

 

XIV. GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER DIFETTI

14.1 Il Fornitore dichiara che la Prestazione verrà consegnata al Cliente in conformità e alle condizioni concordate nel Contratto e nei suoi allegati e/o nell'Ordine confermato e nei suoi allegati.

14.2 Il Fornitore è responsabile solo per i difetti che la Prestazione presentava al momento in cui il Cliente aveva l'obbligo di prenderne in carico la Prestazione.

14.3 Il Cliente è tenuto a controllare adeguatamente la Prestazione al momento della presa in consegna o a sottoporla a un'accurata ispezione professionale, poiché i difetti evidenti della Prestazione possono essere rilevati solo attraverso un'ispezione adeguata, approfondita e professionale. Nel caso in cui si riscontri che la Prestazione presenta difetti evidenti, il Cliente è tenuto a comunicarlo al Fornitore indicandolo nel Protocollo di Accettazione e/o è tenuto a annotarlo nel protocollo di reclamo del corriere e a notificare per iscritto al Fornitore (via fax, e-mail, unitamente al protocollo di reclamo) i difetti evidenti senza indebito ritardo dopo la presa in consegna della merce (entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla presa in consegna fisica della merce da parte del Cliente). La quantità mancante della merce consegnata è considerata un difetto evidente. Se il Cliente non comunica al Fornitore tali difetti entro il termine sopra indicato e secondo le modalità sopra specificate, si considera che il Cliente abbia preso in consegna la Prestazione nella sua interezza. Il Fornitore è responsabile solo per i difetti della Prestazione da lui causati in violazione dei propri obblighi.

14.4 Per difetti di esecuzione causati dalla consegna di documenti inadatti o incompleti da parte del Cliente, (i) se, esercitando la diligenza professionale, non ha potuto in alcun modo rilevare la loro inadeguatezza o incompletezza, o (ii) se tale inadeguatezza o incompletezza dei documenti è stata scoperta e comunicata per iscritto al Cliente, il quale ha insistito sulla loro applicazione nonostante l'avvertimento del Fornitore.

14.5 Il cliente è tenuto a segnalare eventuali difetti di esecuzione tramite una Comunicazione scritta dei difetti di esecuzione, il cui contenuto è una specificazione del difetto di esecuzione, il luogo in cui si è verificato, il modo in cui si è manifestato, inclusa la documentazione fotografica, e a consegnarla tramite posta raccomandata direttamente all'indirizzo del Fornitore espressamente indicato nel Contratto e/o nell'Ordine confermato, o eventualmente tramite e-mail, richiedendo un'ulteriore conferma scritta da parte del Fornitore che registra tale Comunicazione dei difetti di esecuzione, altrimenti la Comunicazione dei difetti di esecuzione del Cliente consegnata tramite e-mail al Fornitore non è valida.

14.6 Il Fornitore è l'unico responsabile dei difetti di prestazione causati da una violazione colposa dei suoi obblighi. Nel caso in cui il Cliente scopra l'esistenza di tale difetto, non avrà diritto a utilizzare ulteriormente la Prestazione difettosa o parte di essa. Nel caso in cui il Cliente utilizzi una Prestazione difettosa, o parte di essa, anche dopo aver scoperto che presenta difetti, il Fornitore non sarà più responsabile per i difetti successivi causati dall'uso di tale Prestazione difettosa, o parte di essa.

14.7 Il Fornitore non è responsabile per errori durante le riparazioni effettuate dal Cliente o da terzi, o per quei difetti di Prestazione che sono stati causati a seguito di normale usura, danni accidentali o deterioramento accidentale, manipolazione non professionale, negligenza nella cura, qualsiasi danno che si è verificato a causa del suo carico eccessivo e/o uso contrario allo scopo per cui è destinato, anche a seguito di danni meccanici da parte del Cliente o di terzi, intervento non professionale da parte di una persona non autorizzata e/o intervento di qualsiasi influenza esterna (acqua, fuoco, elettricità e i.), o a seguito di danni alla Prestazione causati da eventi irreversibili e imprevedibili e/o a causa di forza maggiore.

14.8 Se il Fornitore ha informato il Cliente per iscritto e/o oralmente al momento della conclusione del Contratto e/o al momento della conferma dell'Ordine di tutti i difetti della Prestazione, il Cliente non ha diritto a far valere pretese nei confronti del Fornitore per difetti della Prestazione in relazione a tali difetti, mentre quanto sopra si applica anche nel caso in cui si tratti di difetti che, in considerazione delle circostanze relative alla conclusione del Contratto e/o alla conferma dell'Ordine, il Cliente avrebbe dovuto o avrebbe dovuto conoscere.

14.9 Reclami per difetti di esecuzione e procedura di reclamo

14.9.1. La pretesa del Cliente nei confronti del Fornitore per difetti della Prestazione non dà diritto al Cliente al ritardo nel pagamento del Prezzo della Prestazione. Dopo aver fatto valere i diritti derivanti da difetti della Prestazione, il Cliente è tenuto a fornire al Fornitore la necessaria collaborazione per un corretto esame di tali difetti.

14.9.2. Nella denuncia dei difetti, ovvero in particolare, il Cliente dovrà indicare nel verbale di reclamo quanto segue:

a.         descrizione del difetto di prestazione,

b.         il modo in cui si manifesta il difetto.

Il Cliente è tenuto a documentare i fatti contestati (ad esempio, documentazione fotografica, protocollo commerciale del corriere, campione della merce difettosa, ecc.). Su richiesta, il Cliente è tenuto a integrare la propria documentazione, a comprovare i fatti contestati o a eliminare eventuali vizi. A tal fine, gli viene concesso un termine di 7 giorni, che può essere opportunamente prorogato previo accordo con il Fornitore.

14.9.3. Il credito reclamato non ha effetto sospensivo sulla scadenza della fattura emessa per la Prestazione consegnata (reclamata).

14.9.4 Il Cliente presenta il reclamo al Fornitore, direttamente presso la sede del Fornitore, per iscritto all'indirizzo della sede del Fornitore, oppure elettronicamente tramite un'e-mail contrassegnata come "reclamo merce" e il numero dell'Ordine confermato in base al quale la Prestazione è stata consegnata. Il giorno di presentazione del reclamo è il giorno in cui il reclamo è stato consegnato al Fornitore.

14.9.5. Il fornitore è tenuto a gestire il reclamo entro 30 giorni di calendario dalla data della sua presentazione al Fornitore, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti. Se il reclamo è fondato, il Fornitore è inoltre tenuto a rimuovere i difetti lamentati nella Prestazione entro tale termine.

14.9.6. Il fornitore non è tenuto a trattare il reclamo al di fuori della propria sede legale o del luogo concordato dalle parti nel Contratto/Ordine confermato.

14.9.7. In caso di reclamo, il Cliente è tenuto a restituire al Fornitore la merce reclamata a proprie spese, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti.

14.9.8. Il fornitore è tenuto a eliminare i difetti riconosciuti della merce, mediante prestazione sostitutiva, nota di accredito o altro mezzo concordato tra le Parti Contraenti. Se il reclamo viene risolto mediante prestazione sostitutiva, la prestazione difettosa rimane di proprietà del Fornitore. Il Fornitore è tenuto, a sua discrezione, a eliminare i difetti riconosciuti della Prestazione riparando o sostituendo la Prestazione difettosa, oppure ritirandola e restituendo la parte corrispondente del prezzo e l'IVA pagata dal Cliente per la merce restituita. Se il reclamo viene risolto mediante prestazione sostitutiva, la prestazione difettosa rimane di proprietà del Fornitore.

14.9.9. Sono escluse dalla responsabilità per difetti ulteriori pretese, pretese di risarcimento danni indiretti e danni consequenziali.

14.9.10. Se il reclamo presentato è palesemente infondato in quanto non sono stati rilevati difetti nella Prestazione, il Cliente è tenuto a risarcire il Fornitore per tutti i costi associati al reclamo infondato.

14.9.11 Nel rivendicare la responsabilità per difetti, il Cliente ha il diritto di:

a.         se i difetti sono rimovibili, per la rimozione corretta, tempestiva e gratuita del difetto, se ciò non comporta per il Fornitore costi irragionevoli o uno sconto ragionevole sul Prezzo di Esecuzione.

b.         se si tratta di difetti irreparabili che non impediscono il corretto utilizzo della Prestazione, per uno sconto adeguato sul Prezzo.

c.         se si tratta di difetti rimovibili che si verificano in gran numero o ripetutamente e impediscono il corretto utilizzo della Prestazione, di fornire una Prestazione sostitutiva o di recedere dal Contratto.

d.         se sussistono difetti irreparabili, per i quali non è possibile utilizzare la Prestazione per lo scopo a cui è destinata, fornire una Prestazione sostitutiva o recedere dal Contratto.

14.9.12. Il Fornitore non è responsabile per difetti derivanti da cause indipendenti dalla sua volontà, derivanti dall'uso della Prestazione da parte del Cliente per uno scopo diverso da quello per cui la Prestazione è destinata, da un uso improprio e da una gestione non professionale da parte del Cliente o di terzi. Il Fornitore non è responsabile per difetti derivanti da cause indipendenti dalla sua volontà, derivanti dall'uso della Prestazione da parte del Cliente per uno scopo diverso da quello per cui la merce è destinata, da un uso improprio e da una gestione non professionale da parte del Cliente o di terzi, derivanti dal fatto che la Prestazione è stata eseguita, a giudizio giustificato del Fornitore, eccessivamente usurata da un uso improprio o negligente, da condizioni di conservazione o di lavoro, da un carico eccessivo, da un'installazione impropria o dal mancato rispetto delle istruzioni del Fornitore (se presenti) per la conservazione, l'uso o la manutenzione; il difetto è sorto perché la Prestazione è stata modificata o corretta senza il consenso scritto del Fornitore; il difetto è sorto a seguito del rispetto da parte del Fornitore di una qualsiasi delle istruzioni del Cliente.

14.9.13. Il fornitore non è responsabile per difetti derivanti dall'inesattezza o dall'incompletezza delle specifiche e/o dei disegni tecnici del cliente o dall'inesattezza o dall'incompletezza dei requisiti del cliente per l'adempimento.

14.9.14 Il Cliente è tenuto a conservare la Merce reclamata secondo le modalità prescritte (per i beni imballati nella confezione originale) e a non maneggiare tale Merce in modo tale da ostacolare l'ispezione dei difetti lamentati. La restituzione della merce reclamata prima della conclusione della procedura di reclamo è possibile solo con il consenso del Fornitore. La merce restituita deve essere sufficientemente protetta dal Cliente per evitare ulteriori danni durante il trasporto e la movimentazione (fissata con nastro adesivo, pellicola protettiva, ecc.).

14.10 Eliminazione dei difetti di prestazione

Le Parti Contraenti redigeranno un protocollo sulla rimozione di eventuali difetti o altre Prestazioni incomplete (di seguito denominato " Protocollo sulla rimozione dei difetti di prestazione "). Il contenuto del Protocollo sulla rimozione dei difetti di prestazione deve consistere in (i) un calcolo esaustivo dei difetti (o errori) della Prestazione, (ii) una data specifica per la rimozione dei difetti di prestazione, concordata tra le Parti Contraenti, ma nel caso in cui le Parti Contraenti non possano concordare reciprocamente il termine per la rimozione dei difetti nella Prestazione del Fornitore e (iii) le firme di entrambe le Parti Contraenti (o dei loro rappresentanti autorizzati).

14.11 Procedura di reclamo

La procedura di reclamo costituisce parte integrante delle presenti CGV nonché di ciascun Contratto e/o Ordine confermato ed è vincolante per entrambe le Parti Contraenti. Pertanto, ai sensi della frase precedente del presente punto 14.11 delle Condizioni Generali, il Fornitore è tenuto a informare il Cliente del contenuto completo della propria Procedura di Reclamo, in relazione alle condizioni e alle modalità di reclamo, alle procedure di presentazione e gestione dei reclami, al periodo di garanzia o ai termini per l'elaborazione dei reclami, alle procedure di rigetto di un reclamo e, in tale contesto, in particolare, alle disposizioni in materia di responsabilità per vizi e, al contempo, all'esercizio di diritti derivanti da vizi della Prestazione.

14.12 Vizi giuridici

14.12.1 La prestazione presenta vizi giuridici se è gravata da un diritto di terzi o se sussistono obblighi del Fornitore di far valere tali diritti di terzi (ad esempio diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti di pegno, ecc.). La prestazione presenta vizi giuridici anche nel caso di cui al § 433 comma 2 della legge n. 513/1991 Coll. Codice di Commercio, come modificato (di seguito denominato "Codice di Commercio"). L'applicazione del § 434 del Codice di Commercio non è esclusa ai fini del Contratto (di seguito denominato " Vizi giuridici ").

14.12.2 I vizi giuridici sonoIl cliente è tenuto a darne comunicazione scritta al fornitore dopo aver appreso dell'esercizio del diritto da parte di terzi; in caso contrario, il fornitore ha il diritto di richiedere una penale contrattuale nei suoi confronti ai sensi dell'articolo XV, punto 15.7 delle presenti CGV.

 

XV. MULTE E SANZIONI CONTRATTUALI

15.1 Nel caso in cui il Cliente non prepari in modo adeguato e tempestivo il luogo di esecuzione in conformità all'Ordine Confermato e/o al Contratto, o non fornisca al Fornitore la cooperazione necessaria per l'esecuzione della Prestazione, il Fornitore ha il diritto di applicare una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo della Prestazione, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di tale obbligo.

15.2 Qualora il Cliente non comunichi tempestivamente al Fornitore l'impossibilità di prendere in consegna la Prestazione entro il termine concordato, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente una penale contrattuale pari a 100 euro (in lettere: cento euro) per ogni giorno di ritardo con mancata accettazione della Prestazione.

15.3 Nel caso in cui il Cliente ritardi la presa in consegna della Prestazione entro il termine supplementare, il Fornitore ha diritto ad applicare una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo della Prestazione specificato nella fattura emessa dal Fornitore, per ogni giorno di mancata accettazione della Prestazione.

15.4 Nel caso in cui il Cliente sia in ritardo con il pagamento della fattura al Fornitore (o con il pagamento dell'acconto), il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo di Adempimento, per ogni giorno di ritardo iniziato.

15.5 Nel caso in cui il Cliente non confermi al Fornitore la ricezione della fattura, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente una penale contrattuale pari a 50 EUR (in una parola: cinquanta euro).

15.6 Nel caso in cui le Parti Contraenti, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte Contraente, cedano o gestiscano in altro modo, ovvero scambino, a titolo oneroso o gratuito, crediti derivanti dal Contratto, o costituiscano privilegi sugli stessi, tali atti giuridici saranno invalidi e la Parte lesa avrà il diritto di richiedere una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo della Prestazione, per ogni giorno iniziato in cui si è verificato il fatto dichiarato. 15.7 Se il Cliente non comunica al Fornitore l'esistenza di vizi giuridici immediatamente dopo aver appreso dell'esercizio del diritto di terzi (in altre parole: terzi), il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente una penale contrattuale pari a 100 EUR (in una parola: cento euro), per ogni giorno di ritardo.

15.8 Qualora si verifichi una fuga di informazioni riservate (segreti commerciali, informazioni riservate di natura finanziaria, informazioni sensibili su infrastrutture critiche, ecc.) per motivi imputabili al Cliente, oppure qualora il Cliente violi uno qualsiasi degli obblighi elencati nell'articolo XVIII delle presenti CGV, il Fornitore potrà applicare al Cliente una penale contrattuale pari a 22.000 EUR (in lettere: ventiduemila euro), per ogni singola violazione.

15.9 Qualora il Cliente contatti il/i subappaltatore/i del Fornitore in violazione dell'articolo XIX, punto 19.4 delle presenti CGV, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente una penale contrattuale pari a 4 volte (in parole: quattro volte) il prezzo di ciascuna Prestazione.

15.10 Nel caso in cui il Cliente violi i diritti industriali o altri diritti ai sensi dell'articolo XVIII delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente una penale contrattuale pari a EUR 3.000 (in una parola: tremila euro), per ogni singola violazione di tali diritti.

Nel caso in cui il Contratto venga risolto anticipatamente per motivi imputabili al Cliente, senza specificarne il motivo, il Fornitore ha diritto ad una penale contrattuale pari al 100% del prezzo della Prestazione concordato tra le Parti Contraenti nel Contratto e/o nell'Ordine Preliminare.

15.11 In caso di violazione dell'obbligo derivante dall'articolo XIX. punto 19.5, il Fornitore potrà pretendere dal Cliente una penale contrattuale pari a EUR 500 (in lettere: cinquecento euro) per ogni singolo caso.

15.12 Tutte le sanzioni contrattuali previste dal Contratto saranno applicate sotto forma di fattura di penale e dovranno essere pagate entro 10 giorni dalla data di emissione della fattura di penale.

15.13 Le parti contraenti dichiarano di ritenere adeguato l'importo delle penali contrattuali concordate ai sensi del Contratto per le obbligazioni garantite.

15.14 Se l'importo delle penali contrattuali applicate in base al Contratto dalla parte Fornitore al Cliente supera il 50% del Prezzo, il Fornitore ha il diritto di recedere dal Contratto.

15.15 Qualora tra le Parti Contraenti venga concluso più di un contratto separato, nel caso in cui il Cliente sia in ritardo nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi anche di uno solo di questi Contratti, il Fornitore ha il diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi altro Contratto precedentemente concluso, e per tutta la durata dell'impedimento in questione da parte del Cliente, mentre durante la durata di tale sospensione il Fornitore non adempie ai propri obblighi derivanti da questi Contratti, o Contratti nei confronti del Cliente inadempiente.

15.16. Resta impregiudicata la pretesa del Fornitore di un risarcimento integrale in caso di penale contrattuale ai sensi di qualsiasi punto delle presenti Condizioni Generali o dell'accordo individuale delle Parti Contraenti.

 

XVI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Le parti contraenti hanno concordato che il Contratto si risolverà:

  1. fornendo la Prestazione e adempiendo agli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dal Contratto e/o dall'Ordine confermato,
  2. alla scadenza del periodo per il quale è concluso il Contratto,
  3. mediante accordo scritto reciproco delle Parti contraenti,
  4. mediante comunicazione scritta ai sensi del punto 16.2 e seguenti del presente articolo delle CGV,
  5. recesso scritto dal Contratto ai sensi del punto 16.3 e seguenti e del punto 16.4 e seguenti del presente articolo delle CGV.

16.2 Risoluzione del Contratto

16.2.1 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto e/o nell'Ordine confermato, il Fornitore ha il diritto di recedere dal Contratto per prestazioni ricorrenti, concluso a tempo determinato, mediante preavviso senza specificarne il motivo, ovvero mediante comunicazione scritta al Cliente. Il termine di preavviso per la risoluzione da parte del Fornitore al Cliente è di 1 (in parole povere: uno) al mese e decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione al Cliente.

16.2.2 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto per prestazioni ricorrenti, concluso a tempo determinato, mediante preavviso scritto al Fornitore, senza indicarne le ragioni. Il termine di preavviso per la risoluzione da parte del Cliente al Fornitore è di 3 (tre) mesi e decorre dal primo giorno del mese successivo alla consegna della comunicazione al Fornitore.

16.3 Recesso dal Contratto

16.3.1 Ciascuna delle Parti Contraenti ha il diritto di recedere immediatamente dal Contratto se:

  1. ai sensi del § 345 comma 1 del Codice di Commercio, vale a dire in caso di violazione sostanziale degli obblighi legali o degli obblighi stabiliti dal Contratto da parte dell'altra Parte Contraente, se ne informa l'altra Parte Contraente senza indebito ritardo dopo aver appreso di tale violazione, oppure
  2. ai sensi del § 346 comma 1 del Codice di Commercio, vale a dire in caso di violazione lieve del Contratto, se l'altra Parte Contraente viola uno qualsiasi dei suoi obblighi legali o contrattuali e non apporta correzioni nemmeno entro un ulteriore periodo di tempo ragionevole sulla base di una richiesta scritta,
  3. Il cliente agisce in qualsiasi modo in contrasto con i principi di correttezza commerciale, adotta una condotta anticoncorrenziale, viola le norme di legge a tutela della concorrenza economica o danneggia il buon nome e gli interessi legittimi del Fornitore con le sue azioni, sulla base di una notifica scritta unilaterale del Fornitore.

16.4 Recesso dal Contratto per causa del Cliente

16.4.1 Per violazione sostanziale del Contratto da parte del Cliente si intende principalmente, ma non esclusivamente:

  1. ritardo da parte del Cliente nell'adempimento dell'obbligo pecuniario nei confronti del Fornitore per la Prestazione, che sia superiore a 30 (in parole: trenta) giorni
  2. mancata accettazione dell'adempimento, ovvero il suo rifiuto da parte del Cliente, senza specificarne il motivo scritto, consegnato o comunicato al Fornitore,
  3. rifiuto di collaborare (o cooperare) con il Fornitore nella risoluzione dei problemi con l'adempimento del Contratto,
  4. se è stato dichiarato fallimento nei confronti del Cliente, questo è in liquidazione, o se la procedura fallimentare nei confronti del Cliente è stata interrotta per mancanza di beni, o se il fallimento è stato annullato per mancanza di beni,
  5. se il tribunale fallimentare competente ha emesso una decisione sul fallimento del Cliente, o se è stata presentata una proposta al tribunale fallimentare per emettere una decisione sul fallimento del Cliente,
  6. se il Cliente, l'organo statutario del Cliente o un membro dell'organo statutario del Cliente è stato condannato legalmente per il reato di corruzione, per il reato di lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, per il reato di legalizzazione di proventi derivanti da attività criminali, per il reato di fondazione, organizzazione e sostegno di un gruppo criminale, per il reato di atto di fondazione, organizzazione e sostegno di un gruppo terroristico, per il reato di terrorismo e alcune forme di partecipazione al terrorismo, o per un reato la cui essenza è legata all'attività imprenditoriale,
  7. violazione dei segreti commerciali o della riservatezza delle informazioni riservate del Fornitore,
  8. fornitura di false informazioni al momento della conclusione del Contratto da parte del Cliente, nei confronti del Fornitore.

16.4.2 Per evitare dubbi, le Parti contraenti hanno espressamente concordato che il Fornitore ha il diritto di recedere dall'intero Contratto anche se l'oggetto del Contratto è costituito da più Prestazioni separate e la violazione del Contratto, sostanziale o meno, riguarda solo una singola Prestazione.

16.4.3 In caso di recesso dal Contratto per cause imputabili al Cliente, il Fornitore è tenuto a restituire al Cliente la parte della Prestazione che il Fornitore ha già eseguito.

16.5 Recesso dal Contratto per motivi imputabili al Cliente relativi al mancato rispetto delle condizioni in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro (di seguito "SSL") nonché di garanzia della protezione contro gli incendi (di seguito "OPP")

16.5.1 Il Fornitore ha il diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui il Cliente violi uno qualsiasi degli obblighi relativi alla salute e sicurezza o alla salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti del Fornitore o delle persone che partecipano all'esecuzione della Prestazione, in particolare se (i) il Cliente non mette in sicurezza e/o attrezza adeguatamente il luogo di esecuzione, a seguito del quale si verificheranno infortuni sul lavoro dei dipendenti del Fornitore, e/o se (ii) il Cliente non adempie al proprio obbligo di formare e familiarizzare i dipendenti del Fornitore, i subappaltatori o altre persone autorizzate dal Fornitore con tutte le normative interne valide del Cliente che disciplinano la salute e la sicurezza, la salute e sicurezza sul lavoro o altre normative del Cliente, la cui osservanza è necessaria da parte del Fornitore e dei suoi dipendenti o di altre persone autorizzate dal Fornitore e dai subappaltatori.

16.5.2 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, il recesso dal Contratto ha efficacia dalla data di consegna della comunicazione di recesso all'altra Parte Contraente e non pregiudica la clausola di riservatezza, che rimane valida ed efficace.

16.5.3 In caso di recesso dal Contratto, le Parti Contraenti concorderanno un termine di 15 (in breve: quindici) giorni per la liquidazione delle passività derivanti dal rapporto contrattuale risolto.

 

XVII. CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ/FORZA MAGGIORE

17.1 Nessuna delle Parti contraenti sarà responsabile per l'inadempimento dei propri obblighi se proverà che l'inadempimento di tali obblighi è stato causato da circostanze che escludono la responsabilità.

17.2 La Parte contraente, presso la quale si è verificata una circostanza che esclude la responsabilità per forza maggiore, è tenuta a notificare all'altra Parte contraente tale ostacolo che le impedisce di adempiere correttamente ai propri obblighi, senza indebito ritardo dopo averne avuto conoscenza, o tenendo conto di tutte le circostanze di cui poteva venire a conoscenza.

17.3 Per la durata delle circostanze che escludono la responsabilità, il termine di esecuzione del Contratto è prorogato in modo accettabile per la Parte Contraente autorizzata. Durante tale periodo, la Parte Contraente autorizzata non ha il diritto di recedere dal Contratto.

 

17.4. Ai fini delle Condizioni Generali, le circostanze che escludono la responsabilità sono soggette alle disposizioni del § 374 del Codice Commerciale. Circostanze che escludono la responsabilità per violazione o inadempimento degli obblighi del Fornitore derivanti dall'Ordine e/o dal Contratto confermato, se l'adempimento di tali obblighi è direttamente o indirettamente ritardato, sono considerati in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti casi: interruzione dei lavori ordinati dal rappresentante responsabile del Fornitore, per i quali egli non è responsabile del Fornitore, forza maggiore - epidemia, pandemia, calamità naturali, incendi, inondazioni, esplosioni, rivolte, guerre, intervento statale, comprese misure, regolamenti o restrizioni da parte dello Stato, intervento delle autorità militari, attacco terroristico, interruzioni di energia elettrica di lunga durata (oltre 12 ore) o delle risorse necessarie per adempiere agli obblighi del Fornitore; azioni od omissioni da parte di autorità o terzi non causate da azioni del Fornitore, o Il cliente

 

Nel caso in cui le Parti contraenti concludano un Contratto o un Ordine confermato o qualsiasi modifica al Contratto o all'Ordine durante l'esistenza di una circostanza di forza maggiore, le Parti contraenti considereranno tale circostanza di forza maggiore anche in relazione a tutti gli obblighi derivanti da tale Contratto o Ordine confermato con conseguenze ai sensi del presente paragrafo, a condizione che le sue conseguenze causino tali restrizioni in relazione alle attività del Fornitore che impediscono totalmente o anche parzialmente l'obbligo di esecuzione in conformità al Contratto o all'Ordine confermato, mentre le Parti contraenti considerano forza maggiore anche altre circostanze che seguono o sono correlate a un evento di forza maggiore, nonché il fatto che i subappaltatori del Venditore non adempiano nei confronti del Venditore a causa dell'esistenza di un evento di forza maggiore, che ha, anche se solo parzialmente, un effetto sull'esecuzione degli obblighi del Fornitore.

 

Disposizioni speciali per la forza maggiore (ad esempio COVID-19). Allo stesso tempo, nel caso in cui un rapporto contrattuale tra le parti contraenti venga concluso durante l'esistenza di circostanze di forza maggiore, ad esempio durante la pandemia di COVID-19 o uno stato di emergenza o una situazione straordinaria nella Repubblica Slovacca, le parti contraenti hanno concordato che se in tale contesto si verifica un'interruzione nell'esecuzione della consegna o dell'adempimento, il fornitore non è tenuto a dimostrare l'impatto della forza maggiore e, allo stesso tempo, una circostanza correlata, ad esempio, alla pandemia di COVID-19 e all'adozione di nuove misure da parte dello Stato (incluse eventuali misure adottate per prevenire la diffusione della malattia da qualsiasi autorità pubblica o organismo europeo) sarà considerata forza maggiore, comprese le carenze di manodopera dovute alla diffusione della malattia, nonché il fatto che i subappaltatori del fornitore non adempiano al fornitore a causa dell'esistenza di circostanze di forza maggiore.

 

In caso di forza maggiore, il Fornitore non è responsabile per la violazione o l'inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto/Ordine confermato e i termini derivanti dall'Ordine confermato e/o dal Contratto saranno prorogati per la durata della condizione causata da forza maggiore. In caso di forza maggiore di durata superiore a sei mesi di calendario, ciascuna delle Parti Contraenti ha il diritto di recedere dal Contratto. Il recesso dal contratto non pregiudica il diritto al pagamento del prezzo per la parte completata della consegna e, contestualmente, il Cliente è tenuto a pagare i costi dimostrabilmente sostenuti dal Fornitore in relazione alla preparazione della parte rimanente della consegna.

 

XVIII . DIVIETO DI LAVORO ILLEGALE

18.1 Il cliente dichiara di non essere una persona che impiega illegalmente una persona fisica ai sensi del § 7b comma 5 della legge sul lavoro nero.

18.2. Il Cliente si impegna a risarcire il Fornitore per i costi e i danni subiti a seguito della violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti dalla Legge sul lavoro nero, in particolare se, a seguito della violazione di tale obbligo, il Fornitore verrà multato ai sensi del § 7b comma 7 della Legge sul lavoro nero (o secondo un'altra norma di legge, se la multa viene imposta a causa della violazione di un obbligo ai sensi del § 7b comma 5 della Legge sul lavoro nero). Le parti contraenti hanno concordato che tale richiesta del Fornitore si considera dovuta alla data di validità della decisione di irrogazione della multa.

18.3. Allo stesso tempo, le parti contraenti hanno concordato che nel caso in cui venga imposta una sanzione pecuniaria al Fornitore ai sensi del § 7b comma 7 della legge sul lavoro nero o ai sensi di un'altra norma di legge, se la sanzione pecuniaria viene imposta a causa di una violazione di un obbligo ai sensi della legge sul lavoro nero, il Fornitore ha il diritto di compensare la sua richiesta di risarcimento danni per l'importo della sanzione pecuniaria pagata e di tutti i costi correlati con la richiesta del Cliente.

18.4. Nel caso in cui il Fornitore scopra che il Cliente viola una qualsiasi disposizione della legge sul lavoro nero, in particolare il § 7b comma 5 della legge sul lavoro nero, il Fornitore ha il diritto di recedere dal Contratto.

18.4. Il cliente si impegna inoltre a risarcire al cliente i costi e i danni da esso subiti a seguito del fatto che sussiste per il cliente l'obbligo di pagare una multa o pagamenti supplementari ai sensi del § 7b comma 2 della legge sul lavoro nero.

18.5. Le parti contraenti hanno concordato che tale credito nei confronti del Fornitore si considera dovuto nel giorno in cui il Fornitore ha diritto al risarcimento dei costi o dei danni.

 

XIX . ASSICURAZIONE

19.1 Il fornitore non è tenuto ad assicurare la prestazione in caso di danni durante il trasporto. Il cliente è tenuto ad assicurare adeguatamente e sufficientemente la merce a proprie spese contro il danneggiamento o la distruzione.

 

XX. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

20.1 Le parti contraenti riconoscono che, ai sensi dei § 558 e seguenti del Codice di Commercio, se l'oggetto della Prestazione è il risultato di un'attività protetta dal diritto di proprietà industriale o intellettuale (di seguito denominata " opera d'autore "), il Cliente ha il diritto di utilizzarla per gli scopi derivanti dal Contratto nei modi necessari per il corretto utilizzo della Prestazione, in particolare per l'uso ai sensi del § 19 della legge n. 185/2015 Coll. Legge sul diritto d'autore e successive modifiche (di seguito denominata " Diritto d'autore "), per la durata dei diritti di proprietà dell'autore ai sensi del § 32 della Legge sul diritto d'autore. Il compenso per l'utilizzo dell'opera d'autore nella misura di cui al presente punto è soggetto all'accordo delle parti contraenti.

20.2 Tutte le proposte sviluppate dal Fornitore costituiscono opere protette da copyright, sulle quali detiene diritti di proprietà esclusivi, mentre solo lui è autorizzato a realizzare le Prestazioni basate su tali proposte, per cui detiene tutti i diritti sulla Prestazione eseguita, o sulle soluzioni contenute nella Prestazione, o su tutte le Prestazioni che sorgeranno in futuro sulla base di tali proposte del Fornitore, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti. Il Fornitore ha il diritto di concedere una licenza per l'utilizzo dell'opera del suo autore in conformità con la frase precedente del presente punto 20.2 delle Condizioni Generali ai sensi degli articoli 65 e seguenti della Legge sul Diritto d'Autore (di seguito denominata "Licenza" ), il cui oggetto sarà (i) la concessione del consenso del Cliente all'esercizio dei diritti di proprietà che costituiscono il diritto d'autore sull'opera dell'autore, in base alla quale il Fornitore concederà al Cliente la licenza secondo l'accordo delle Parti Contraenti. e (ii) fornire il previo consenso del Cliente a concedere una sublicenza per la durata dei diritti di proprietà dell'autore ai sensi del § 32 della Legge sul diritto d'autore, in base alla quale il Cliente potrà utilizzare l'opera dell'autore principalmente nei modi specificati nel § 19 par. 4 della Legge sul diritto d'autore, mentre il compenso per la concessione di una licenza ai sensi del presente punto 20.2 delle Condizioni Generali è soggetto ad accordo tra le Parti Contraenti.

20.3 Il Cliente è a conoscenza e comprende al contempo che la Prestazione comprende soluzioni tecniche proposte dal Fornitore per altri partner contrattuali (o per il Cliente), e per questo motivo singoli elementi della Prestazione possono comparire separatamente o in contesti reciproci anche in Prestazioni eseguite per terzi.

20.4 Il Fornitore non è responsabile per la violazione del diritto di proprietà industriale o intellettuale altrui derivante dall'esecuzione della Prestazione esclusivamente secondo le richieste, i documenti o le proposte del Cliente. Le conseguenze di tale violazione saranno a carico del Cliente.

20.5 Le parti del contratto hanno concordato e confermano che se il Contratto ha la natura di un contratto per un'opera e se un'opera d'autore è creata ai sensi del § 87 della Legge sul diritto d'autore (programma per computer), allora il Cliente ha lo status di Cliente ai sensi del § 91 par. 4 della Legge sul diritto d'autore.

 

XXI. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

21.1 Il Cliente è tenuto a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni economiche e tecniche, sui processi produttivi, sui prezzi, sul know-how metodologico, nonché sulle informazioni che costituiscono segreti commerciali e produttivi del Fornitore, di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione della Prestazione, e a mantenerle segrete nei confronti di terzi, sia per la durata del Contratto che dopo la sua risoluzione. L'obbligo di riservatezza si applica anche a tutte le informazioni che il Fornitore ha fornito al Cliente nell'ambito delle trattative precontrattuali per la conclusione del Contratto, nonché al suo intero contenuto. Per tali informazioni si intendono fatti dal punto di vista commerciale, tecnico e organizzativo del Fornitore, che hanno un valore materiale o immateriale reale o almeno potenziale o un valore di prezzo e non sono comunemente disponibili negli ambienti commerciali in cui il Cliente opera o opererà.

21.2 L'obbligo di riservatezza del Cliente ai sensi del punto 21.1 del presente articolo delle CGV non si applica a:

  1. alle informazioni che erano già di dominio pubblico al momento in cui sono state rese disponibili,
  2. alle informazioni in merito alle quali il Cliente può dimostrare senza alcun dubbio di aver avuto il diritto di disporne già prima di renderle disponibili ed era autorizzato a rivelarle a terzi.

21.3 L'obbligo di riservatezza derivante dalle presenti Condizioni Generali per il Cliente sussiste senza limiti di tempo. In caso di violazione della presente clausola delle Condizioni Generali, il Fornitore ha diritto al pagamento di una penale contrattuale pari all'importo di cui all'articolo XV, punto 15.8 delle presenti Condizioni Generali per ogni singola violazione. Resta impregiudicata la richiesta del Fornitore di un risarcimento integrale in caso di penale contrattuale. Il Cliente dichiara di ritenere l'importo della penale contrattuale concordata pienamente adeguato al contenuto dell'obbligo di garanzia.

21.4 Il Cliente si impegna a non contattare il/i subappaltatore/i del Fornitore, solo se tale contatto del Cliente con tale/i subappaltatore/i del Fornitore sarebbe giustificato da un rapporto contrattuale già esistente tra il/i subappaltatore/i del Fornitore e il Cliente, o se tale contatto fosse concordato per iscritto dal Fornitore. Il Cliente si impegna a tutelare gli interessi del Fornitore e di tutte le parti coinvolte nel Contratto e a mantenere i segreti commerciali. In caso di fuga di notizie di natura riservata o di segreto commerciale per motivi imputabili al Cliente, o in caso di violazione degli obblighi del Cliente ai sensi della presente clausola delle Condizioni Generali, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente una penale contrattuale ai sensi dell'articolo XV, punto 15.9 delle presenti Condizioni Generali, pari a 4 volte (in altre parole: 4 volte) il prezzo per ciascun Adempimento.

21.5 Salvo quanto diversamente concordato nel Contratto e/o nell'Ordine confermato, il Cliente non è autorizzato, senza il previo consenso scritto del Fornitore, a menzionare il Fornitore come proprio partner commerciale, né a utilizzare la ragione sociale o il logo del Fornitore per promuovere il Fornitore o le sue attività, o in dichiarazioni ai media, e ciò in nessuna forma. In caso di violazione dell'obbligo di cui al presente punto, il Fornitore ha il diritto di richiedere al Cliente il pagamento di una penale contrattuale ai sensi dell'articolo XV, punto 15.11 delle presenti CGV.

 

XXII. RISERVATEZZA

22.1 I dati personali sono protetti in conformità con la legislazione applicabile, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito denominato " GDPR ") e la legge n. 18/2018 Coll. sulla protezione dei dati personali e sulla modifica di alcune leggi (di seguito denominata " Legge sulla protezione dei dati personali ").

22.2 Le Parti Contraenti dichiarano che, qualora dovessero venire a contatto con i dati personali dell'altra Parte Contraente, li manterranno riservati e rispetteranno i requisiti della legislazione applicabile, in particolare la Legge sulla Protezione dei Dati Personali e successive modifiche, mentre l'obbligo di riservatezza sussiste anche dopo la fine del Contratto.

 

XXIII. TUTELA DELL'AMBIENTE

23.1 Il Fornitore e il Cliente sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge generalmente vincolanti in materia di tutela ambientale nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'Ordine e/o dal Contratto confermato, mentre ciascuna delle Parti Contraenti è responsabile dell'inquinamento e del danno ambientale da essa stessa causato e verificatosi in relazione all'esecuzione dell'Adempimento. Ciascuna delle Parti Contraenti è tenuta a eliminare le conseguenze di tale inquinamento.

23.2 Se durante l'esecuzione della Prestazione nel luogo di Prestazione vengono generati rifiuti, il cui autore è il Fornitore, il Cliente è tenuto a rimuovere tali rifiuti a proprie spese, a meno che le Parti contraenti non concordino diversamente per un caso specifico, sempre in conformità con la legge n. 79/2015 Coll. sui rifiuti come modificata (di seguito denominata " Legge sui rifiuti ") e le relative normative di legge per il campo della gestione dei rifiuti per garantirne lo smaltimento.

23.3 Le parti contraenti sono tenute a rispettare le speciali disposizioni di legge in materia di protezione da rumore e vibrazioni. Il Fornitore è tenuto a garantire, mediante misure tecniche, organizzative e altre misure appropriate, che il rumore durante l'esecuzione della Prestazione nel luogo di Esecuzione non superi i valori massimi consentiti stabiliti dalle speciali disposizioni di legge.

 

XXIV. SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, PROTEZIONE ANTINCENDIO

24.1 Nel caso in cui le attività del Cliente e dei dipendenti del Fornitore e/o di altre persone direttamente autorizzate dal Cliente e/o dal Fornitore vengano svolte congiuntamente, la cooperazione di queste persone deve riguardare la prevenzione, la preparazione e l'attuazione di misure per garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro (di seguito solo "SSL") nonché la fornitura di protezione contro gli incendi (di seguito denominata "OPP"), il coordinamento delle attività e l'informazione reciproca, regolate tra loro nell'accordo scritto delle Parti contraenti, il cui contenuto deve costituire l'accordo o una definizione esplicita di quale di queste parti contrattuali è responsabile della creazione di condizioni di salute e sicurezza per queste persone nel luogo di esecuzione e in quale misura.

24.2 Nel caso in cui il Fornitore sostenga costi finanziari a seguito del mancato rispetto da parte del Cliente dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro, il Cliente è tenuto a pagarli per intero.

24.3 Salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti, il Cliente è tenuto a garantire l'attrezzatura del luogo di adempimento ai fini di un'esecuzione sicura della Prestazione. Dal momento della messa in sicurezza e dell'attrezzatura del luogo di adempimento da parte del Cliente, è possibile iniziare l'esecuzione della prestazione. Nel caso in cui, a causa di misure di sicurezza e attrezzatura insufficienti del luogo di adempimento da parte del Cliente, si verifichino infortuni sul lavoro presso il luogo di adempimento dei dipendenti del Fornitore, il Cliente è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Fornitore a tal fine.

24.4 Prima dell'inizio della prestazione, il Cliente si impegna a garantire la familiarizzazione e la formazione dei dipendenti e/o subappaltatori del Fornitore, che parteciperanno all'esecuzione della Prestazione, con le normative interne del Cliente in vigore in materia di salute e sicurezza, salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, o con tutte le altre normative interne che il Cliente applica e la cui osservanza è essenziale da parte del Fornitore e dei suoi dipendenti o subappaltatori. Nel caso in cui il Cliente non adempia agli obblighi assunti ai sensi della frase precedente della presente clausola 22.4 delle CGV, il Fornitore non sarà responsabile per la violazione di tali normative da parte del Cliente ai sensi della frase precedente della presente clausola 22.4 delle CGV.

24.5 Al fine di preservare la salute e la sicurezza, il Fornitore è tenuto ad effettuare la manutenzione e la riparazione delle macchine, delle attrezzature e degli utensili che saranno utilizzati per l'esecuzione della Prestazione presso il Cliente prima dell'inizio della Prestazione.

 

XXVI. LEGGE APPLICABILE

26.1 Il contratto e i rapporti derivanti dal contratto o ad esso correlati sono stati conclusi in conformità alle disposizioni pertinenti del Codice di Commercio. e altre norme giuridiche generalmente vincolanti valide sul territorio della Repubblica Slovacca , esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Salvo diversa disposizione del Contratto, i rapporti reciproci tra le Parti Contraenti, sorti sulla base del Contratto e non espressamente disciplinati dallo stesso, saranno disciplinati dalle disposizioni pertinenti del Codice Commerciale e da altre norme giuridiche generalmente vincolanti dell'ordinamento giuridico slovacco.

 

XXVII. CONTROVERSIE

27.1 Il Cliente dichiara che, alla data di conclusione del Contratto, non è parte di una causa legale e/o di un procedimento arbitrale in corso nei confronti del Fornitore.

27.2 Tutte le controversie derivanti dal Contratto saranno sottoposte alla decisione del tribunale competente in conformità con le disposizioni della legge n. 160/2015 Z .z. Procedura di controversia civile come modificata (di seguito denominata " Procedura di controversia civile " o " CSP ").

27.3 Tutte le eventuali controversie derivanti da Contratti o Ordini, nonché da tutti i rapporti commerciali obbligatori direttamente o indirettamente correlati agli stessi, al loro contenuto o al loro oggetto, che sorgono tra il Fornitore e il Cliente, sono soggette esclusivamente alla giurisdizione dei tribunali della Repubblica Slovacca, salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti. Il Fornitore e il Cliente hanno inoltre concordato che nel caso in cui, ai sensi della legge n. 97/1963 Coll. sul diritto internazionale privato e processuale nella versione modificata (di seguito denominata " Legge sul diritto internazionale privato e processuale " o " ZMPSaP "), ai sensi del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o ai sensi di un'altra norma giuridica, legge o trattato internazionale che regola la competenza dei tribunali nelle controversie con un elemento straniero (di seguito denominato " Regolamento del Consiglio n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o ai sensi di un'altra norma giuridica, legge o trattato internazionale che regola la competenza dei tribunali nelle controversie con un elemento straniero "), il tribunale della Repubblica slovacca non era il tribunale competente, il Fornitore e il Cliente hanno espressamente concordato che il tribunale competente sarebbe stato il Tribunale distrettuale di Martin, Repubblica slovacca.

 

 

Allegati inscindibili delle presenti CGV sono:

-

 

Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore il …………….

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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