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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

di Eurotools, s.r.o.


 

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

II. DEFINIZIONI

III. LINGUA

IV. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE

V. INTERPRETAZIONE

VI. COMUNICAZIONE

VII. PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

VIII. CONDIZIONI FISCALI

IX. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

X. SUBAPPALTATORI

XI. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DELLE RICHIESTE

XII. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

XIII. RESPONSABILITÀ PER DANNI

XIV. GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER DIFETTI

XV. MULTE E SANZIONI CONTRATTUALI

XVI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

XVII. CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ/FORZA MAGGIORE

XVIII. DIRITTO DEL LAVORO E SSL

XIX. DIVIETO DI LAVORO ILLEGALE

XX. ASSICURAZIONE

XXI. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

XXII. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

XXIII. RISERVATEZZA

XXIV. LEGGE APPLICABILE

XXV. TUTELA DELL'AMBIENTE

XXVI. CONTROVERSIE

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1.1 Le presenti condizioni generali (di seguito "CGV") della società Eurotools, s.r.o., con sede legale: Na Bystričku 14B/9941, Martin 036 01, ID: 46 252 401, (di seguito denominata "Cliente" o "Eurotools, s.r.o."), costituiscono parte integrante e allegato (i) dell'Ordine e/o della Conferma d'Ordine, il cui oggetto è la fornitura della Prestazione nell'ambito della quale la società Eurotools, s.r.o. agisce in qualità di Cliente; (ii) o del contratto, il cui oggetto è la fornitura della Prestazione, in cui la società Eurotools, s.r.o. appare in qualità di Cliente o (iii) di qualsiasi contratto non denominato, ovvero non espressamente regolato come tipo di contratto nelle disposizioni di legge e in cui appare la società Eurotools, s.r.o. come Cliente (le tipologie contrattuali menzionate al punto 1.1 possono essere contrassegnate come "Contratto" o "Contratti"). Il documento contrassegnato nell'intestazione o nell'intestazione come "Conferma d'ordine", che contiene una conferma da parte del Fornitore in conformità con le presenti CGV (vale a dire che contiene dichiarazioni e la firma del Fornitore secondo i termini delle presenti CGV) per l'Ordine emesso da Eurotools, s.r.o., che appare sul lato del Cliente, è identico al termine "Contratto" e pertanto nel caso in cui le presenti CGV utilizzino il termine Contratto, questo termine è identico al documento denominato "Conferma d'ordine".

1.2 Le singole disposizioni delle Condizioni Generali non si applicano nemmeno se è stato concordato diversamente (nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine o nel Contratto) (ai sensi del § 273 comma 2 della Legge n. 513/1991 Coll. Codice Commerciale e successive modifiche, di seguito solo "Codice Commerciale" o "ObZ"), o se l'utilizzo delle presenti CGC è espressamente escluso nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine o nel Contratto.

1.3. Al momento dell'entrata in vigore del Contratto, il Fornitore è vincolato dalle presenti Condizioni Generali e ne esprime il consenso. Con l'entrata in vigore del Contratto, le Parti Contraenti accettano che il loro reciproco rapporto commerciale sia regolato dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali.

1.4 Il Cliente ha il diritto di aggiornare o modificare costantemente le Condizioni Generali. Tutte le modifiche, le integrazioni o il testo integrale delle Condizioni Generali aggiornate dovranno essere sempre pubblicati dal Cliente in forma scritta e pubblicati in modo appropriato sul proprio sito web:www.eurotools.eu.

1.5 Le presenti Condizioni Generali sono redatte in lingua slovacca e inglese, la versione slovacca è giuridicamente vincolante e quella inglese ha solo funzione informativa.

II. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, il soggetto che fornisce al Cliente servizi e beni, esegue lavori, opere o prestazioni (di seguito denominato "Compilazione"), sulla base del Contratto, a cui le presenti Condizioni Generali costituiscono allegato, è denominato "Fornitore". Le disposizioni delle Condizioni Generali, in cui si trova la designazione "Fornitore", si applicano sia ai fornitori nazionali che a quelli esteri.

2.2 Ai fini delle CGV, per "dalla parte contraente" si intende il cliente o il fornitore, mentre per "dalle parti contraenti" si intende il cliente, ovvero Eurotools, s.r.o. e il fornitore.

2.3 Per conto e per conto del Cliente

a) in materia di Contratto, la persona autorizzata a negoziare, che è elencata nel Contratto come "Persona di contatto", o altra/e persona/e autorizzata/e dalla Persona di contatto,

b) in materia di Esecuzione, intesa come esecuzione della Prestazione, controllo dell'esecuzione della Prestazione, prove della Prestazione, accettazione della Prestazione, ecc. persona/e autorizzata/e ad agire, che è/sono elencata/e nel Contratto come Persona autorizzata ad agire in materia di Esecuzione e applicazione del reclamo, (di seguito denominata "Persona autorizzata in materia di Esecuzione") per il cliente. Tra le autorizzazioni e i poteri della Persona autorizzata in materia di Esecuzione per il cliente non rientra l'esecuzione di azioni legali in relazione al Contratto (ad esempio sanzioni contrattuali, danni, ecc.) eseguite dalla persona del Responsabile Operativo o dal dirigente dell'azienda del Cliente.

2.4 In nome e per conto del Fornitore è

a) in materia di Contratto, la persona autorizzata a negoziare, che è elencata nel Contratto come "Persona di contatto", o altra/e persona/e autorizzata/e dalla Persona di contatto,

b) in materia di Esecuzione, intesa come esecuzione della Prestazione, controllo dell'esecuzione della Prestazione, prove della Prestazione, consegna della Prestazione, ecc. persona/e autorizzata/e ad agire, che è/sono elencata/e nel Contratto come "Persona autorizzata in materia di Esecuzione".

2.5 Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, in qualsiasi momento, di sostituire la Persona Autorizzata in materia di Adempimento o di delegare alcune delle autorizzazioni e dei poteri a un'altra persona, di cui è tenuta a informare immediatamente per iscritto l'altra Parte Contraente. L'ambito delle autorizzazioni e dei poteri delegati deve essere chiaramente definito.

2.6 Ai fini delle CGV, il prezzo della Prestazione (di seguito denominato "PREZZO") considera:

a) prezzo totale per l'adempimento senza imposta sul valore aggiunto (di seguito "IVA"), concordato nel Contratto, se l'oggetto del Contratto è la consegna della Prestazione nel suo complesso,

b) il prezzo di una singola Prestazione IVA esclusa, concordato nel Contratto, se l'oggetto del Contratto è la fornitura di più Prestazioni separate,

c) il prezzo della Prestazione per un mese solare (o qualsiasi altro periodo concordato) IVA esclusa, concordato nel Contratto, se l'oggetto del Contratto è la Prestazione consegnata ripetutamente.

d) il prezzo della Prestazione sulla base di una richiesta scritta senza IVA, se l'oggetto del Contratto è la fornitura della Prestazione sulla base di richieste scritte,

e) prezzo della Prestazione sulla base di un ordine parziale senza IVA, se l'oggetto del Contratto è la fornitura della Prestazione sulla base di ordini parziali di contratti quadro.

Nel caso in cui:

(i) è un fornitore nazionale che non è un contribuente IVA nella Repubblica Slovacca (di seguito denominato "SR"), o

(ii) Il fornitore ha una sede legale o un luogo di attività al di fuori del territorio della Repubblica Slovacca e non ha una sede nella Repubblica Slovacca ai sensi della legge n. 222/2004 Coll. sull'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche (di seguito denominata "Legge sull'IVA"), da cui l'adempimento prevede (di seguito denominato "Fornitore estero"),

ai fini delle CGV, in tali casi, si applica il prezzo definito alle lettere da a) a e) del presente punto, ad eccezione della dicitura "senza IVA".

2.7 Nel caso di Esecuzione effettuata presso i locali del Cliente è necessario procedere all'elaborazione degli input secondo le istruzioni della Persona Autorizzata in materia di Esecuzione per il Cliente e le informazioni pubblicate sul sito web del Cliente: www.eurotools.eu.

2.8. Ordine, conferma d'ordine, formazione del contratto

  1. Un Ordine (ai fini delle CGV) (di seguito denominato "Ordine") è un atto giuridico unilaterale del Cliente nei confronti del Fornitore, finalizzato a ottenere dal Fornitore la Prestazione ordinata. Qualora la data ultima entro la quale il Fornitore può confermare l'Ordine (di seguito denominata "Termine per la Conferma dell'Ordine") sia scaduta e il Fornitore confermi l'Ordine dopo tale Periodo di Conferma dell'Ordine, tale conferma tardiva dell'Ordine è considerata una rielaborazione dell'Ordine o una controproposta del Contratto, senza che il Cliente ne sia in alcun modo vincolato.
  2. L'Ordine inviato è considerato una bozza del Contratto. Un ordine modificato dal Fornitore è considerato una controproposta al Contratto.
  3. Sulla base della conferma dell'Ordine (la conferma dell'Ordine da parte del Fornitore viene solitamente effettuata dal Fornitore all'interno del documento denominato "Conferma dell'Ordine"), il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente la Prestazione conformemente all'Ordine in modo corretto e tempestivo, mentre l'Ordine è considerato vincolante per le Parti Contraenti al momento della consegna della conferma dell'Ordine al Cliente o al momento della consegna del documento denominato Conferma dell'Ordine al Cliente. Il Fornitore non è autorizzato a modificare il documento denominato Conferma dell'Ordine (o Ordine confermato) senza il previo consenso scritto del Cliente. Le parti contraenti hanno concordato che il Cliente ha il diritto di annullare l'Ordine in qualsiasi momento fino al momento della consegna del documento di Conferma dell'Ordine da parte del Fornitore o al momento della conferma dell'ordine, mentre il Fornitore non ha il diritto di far valere alcuna pretesa nei confronti del Cliente in relazione a tale annullamento dell'Ordine. Se le Parti Contraenti non concordano diversamente, la conferma dell'Ordine stesso o il documento denominato "Conferma dell'Ordine" del Fornitore deve contenere una dichiarazione del Fornitore nel senso in cui il Fornitore accetta le presenti CGV, nonché una dichiarazione del Fornitore nel senso in cui dichiara di aver preso conoscenza delle presenti CGV e una firma di una persona autorizzata ad agire per conto del Fornitore. La firma della persona autorizzata ad agire per conto del Fornitore sulla conferma dell'Ordine o sul documento denominato "Conferma dell'Ordine" deve essere effettuata tramite l'applicazione DocuSign eSignature o tramite un'applicazione elettronica simile che confermi in modo affidabile l'autenticità della firma della persona autorizzata ad agire per conto del Fornitore (di seguito denominata "applicazione elettronica destinata alla firma"), altrimenti non è possibile considerare l'Ordine come confermato, o non sorgerà alcun obbligo tra il Cliente e il Fornitore e il Fornitore non incorrerà in alcuna pretesa o in alcun dovere e/o obbligo nei confronti del Cliente. Se le Parti Contraenti non concordano diversamente, e nel caso in cui il Fornitore firmi la conferma dell'Ordine o un documento denominato "Conferma d'Ordine" tramite un'altra applicazione elettronica destinata alla firma, come DocuSign eSignature, ne darà preventiva comunicazione al Cliente, indicando l'applicazione elettronica destinata alla firma. Nel caso in cui il Cliente non acconsenta all'utilizzo di tale applicazione elettronica destinata alla firma, l'Ordine non potrà essere considerato confermato, ovvero non sorgerà alcun obbligo tra il Cliente e il Fornitore, il quale non avrà alcuna pretesa né il Cliente alcun obbligo e/o obbligo.
  4. Il fornitore è vincolato dall'Ordine confermato o dalla conferma del documento denominato "Conferma d'Ordine" nonché dal Contratto concluso con il Cliente e non ha il diritto di annullarli unilateralmente, salvo diverso accordo tra le Parti contraenti o salvo diversa disposizione delle presenti Condizioni Generali.
  5. Il rapporto contrattuale tra il Cliente e il Fornitore si conclude sulla base dell'Ordine del Cliente e della successiva conferma dell'Ordine da parte del Fornitore o della conferma della controproposta da parte del Cliente, e il rapporto contrattuale tra il Cliente e il Fornitore si instaura (i) al momento della consegna della conferma dell'Ordine al Cliente o (ii) al momento della consegna al Cliente del documento denominato "Conferma Ordini" che contiene una conferma del Fornitore in conformità con le presenti CGV (ovvero contiene dichiarazioni e la firma del Fornitore in conformità con i termini delle presenti CGV) o (iii) mediante la consegna della controproposta del Cliente al Fornitore in conformità con i termini delle presenti CGV.
  6. Qualora tra le Parti Contraenti venga stipulato un Contratto Quadro di Acquisto specifico, le Parti Contraenti non potranno stipulare tra loro contratti di acquisto scritti durante il periodo di validità ed efficacia del Contratto Quadro di Acquisto ai sensi del paragrafo precedente. Questi si considerano conclusi con la prestazione della prestazione secondo l'ordine scritto del Cliente, confermato dal Fornitore.
  7. Con la conferma dell'Ordine da parte del Fornitore, il Fornitore conferma di poter fornire o consegnare la Prestazione al Cliente entro il periodo concordato.
  8. L'utente che accetta le Condizioni Generali dichiara di essere debitamente autorizzato, autorizzato o autorizzato da una persona autorizzata ad accettare le Condizioni Generali e a concludere il Contratto. In caso di falsità di tale dichiarazione, l'utente che accetta le Condizioni Generali sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla conclusione non valida del Contratto o da condizioni contrattuali non valide concordate sulla base della presente proposta.

III. Lingua

3.1 Il testo determinante di tutti i documenti contrattuali è quello redatto in lingua slovacca.

3.2 Se l'Accordo è redatto in lingua slovacca e gli allegati all'Accordo sono redatti in inglese o in ceco, non è necessario tradurre tali allegati in lingua slovacca, a meno che le Parti contraenti non concordino diversamente.

3.3 Nel caso in cui il Fornitore abbia sede all'estero e le Parti contraenti non abbiano concordato una lingua di comunicazione diversa nel Contratto, la lingua di comunicazione sarà lo slovacco.

IV. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE

4.1 La proposta di conclusione del Contratto, ovvero un ordine o una proposta di presentazione di un'offerta, consegnati al Fornitore dal Cliente - Eurotools, s.r.o. non costituiscono un invito ad avviare l'esecuzione della Prestazione. Il Fornitore potrà avviare l'esecuzione della Prestazione solo dopo la conclusione del Contratto e sulla base e in conformità con le condizioni ivi stabilite.

4.2 È possibile modificare e integrare il Contratto esclusivamente sulla base dell'accordo delle Parti Contraenti, sotto forma di un addendum al Contratto, che include le presenti Condizioni Generali.

Eventuali modifiche o aggiunte al Contratto potranno essere apportate solo previo accordo di entrambe le Parti Contraenti, sotto forma di emendamenti scritti e numerati al Contratto, firmati dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti Contraenti, fatta eccezione per i seguenti casi:

  1. modifica o aggiunta della Persona Autorizzata in materia di Esecuzione, che la Parte Contraente dovrà effettuare mediante una notifica scritta unilaterale della Persona Autorizzata in materia di Esecuzione per l'altra Parte Contraente,
  2. sostituzione del lavoratore incaricato dell'esecuzione della Prestazione, approvata dalla Persona Autorizzata in materia di Esecuzione per il Cliente, sulla base della prova che i requisiti di competenza tecnica e professionale del lavoratore sono stati soddisfatti dal Fornitore.

4.3 Con la conclusione del Contratto non può essere fornito alcun vantaggio a terzi e una persona che non è parte del Contratto non ha il diritto di far valere alcuna pretesa ai sensi del Contratto.

V. INTERPRETAZIONE

5.1 Separabilità delle disposizioni

Ciascuna disposizione del Contratto sarà interpretata in modo da essere efficace e valida ai sensi della legge applicabile. Tuttavia, qualora una disposizione risultasse inapplicabile, invalida o inefficace ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, ciò non pregiudicherà le altre disposizioni del Contratto. In caso di tale inapplicabilità, invalidità o inefficacia, le Parti Contraenti concorderanno per iscritto una soluzione che preservi il contesto e lo scopo della disposizione in questione.

Se una qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali dovesse risultare o diventare invalida in futuro, le altre disposizioni delle Condizioni Generali rimarranno pienamente valide ed efficaci.

5.2 L'applicazione delle condizioni generali del Fornitore o di altre condizioni generali è espressamente esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e il Fornitore.

5.3 Se nelle Condizioni Generali o nel Contratto si trovano riferimenti a norme giuridiche rilevanti in vigore al momento dell'emissione della presente versione delle Condizioni Generali o al momento della conclusione del Contratto, che sono state modificate o sostituite da altre norme giuridiche durante la validità del Contratto, tali riferimenti sono considerati riferimenti a quelle norme giuridiche, con le quali sono state sostituite, come modificate.

VI. COMUNICAZIONE

6.1 Tutte le notifiche e tutte le comunicazioni tra le Parti contraenti ai sensi del Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, tramite posta raccomandata, corriere espresso o e-mail, e si riterranno correttamente recapitate mediante consegna alla Parte contraente interessata agli indirizzi specificati dalle Parti contraenti nell'intestazione del Contratto nel caso in cui il testo seguente del Contratto non includa gli indirizzi per la consegna.

6.2 Il documento si considera consegnato anche se:

a) Il contraente rifiuta di accettare il documento - il documento si considera consegnato in tale giorno, oppure se

b) il documento non può essere consegnato a causa, ad esempio, della mancata accettazione della spedizione entro il termine di ritiro, oppure perché il destinatario non è stato reperibile, il destinatario era sconosciuto o per un altro motivo indicato dalla posta sulla spedizione; il documento si considera consegnato il giorno in cui la spedizione viene depositata presso l'ufficio postale.

VII. PREZZO, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 PREZZO

7.1.1 Nel caso in cui il Fornitore sia un contribuente IVA nella Repubblica Slovacca, l'IVA verrà aggiunta al Prezzo nell'importo determinato dalle normative legali applicabili che regolano l'importo dell'IVA alla data dell'obbligo fiscale, se applicabile in conformità con la formulazione vigente della legge sull'IVA.

7.1.2 Nessun adempimento da parte del Fornitore o della parteIl cliente non riceverà alcuna prestazione gratuita, fatta eccezione per i campioni e/o fatta eccezione per qualsiasi altra Prestazione o qualsiasi tariffa/costo concordato reciprocamente dalle Parti contraenti per iscritto.

7.1.3 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti Contraenti, il Prezzo comprende tutti i costi relativi all'adempimento degli obblighi del Fornitore, in particolare:

- spedizione,

- costi assicurativi per la responsabilità civile del Fornitore per danni,

- altre imposte e tasse,

- tasse amministrative e simili riscosse da qualsiasi autorità pubblica,

- alloggio, pasti e trasporto dei dipendenti del Fornitore.

7.1.4 Salvo diverso accordo nel Contratto, il Prezzo secondo il Contratto è fisso, completo, immodificabile e vincolante, e il Fornitore ne garantisce la completezza fino alla consegna della Prestazione, anche se durante la consegna della Prestazione si manifesta la necessità di attività non prevedibili al momento della conclusione del Contratto.

7.2 Condizioni di fatturazione

7.2.1 La base per il pagamento del Prezzo è la fattura emessa dal Fornitore e consegnata al Cliente. La fattura deve essere redatta in conformità alle disposizioni di legge applicabili e deve contenere i dati di cui al punto 7.2.10.

7.2.2 Il Fornitore emetterà una fattura contenente l'IVA solo a condizione che al momento in cui è sorto l'obbligo fiscale, egli fosse un contribuente IVA e che il Fornitore incorra in un obbligo fiscale al momento della consegna della Prestazione e che il Fornitore sia un soggetto tenuto al pagamento dell'IVA.

7.2.3 La fattura del Fornitore sarà emessa e pagata dal Cliente in euro, salvo diversa valuta concordata nel Contratto.

7.2.4 Se il Prezzo è concordato nel Contratto sulla base di una tariffa oraria, il Fornitore ha il diritto di fatturare al Cliente solo il tempo effettivamente impiegato per l'esecuzione della Prestazione. Il Fornitore non fatturerà al Cliente il prezzo per il tempo necessario per pause sul lavoro, trasferimenti dei lavoratori, organizzazione degli ingressi ai locali del Cliente, ecc.

7.2.5 Tutte le Prestazioni fornite dal Fornitore al di fuori dell'ambito concordato nel Contratto devono essere concordate per iscritto in anticipo dal cliente. Qualsiasi Prestazione realizzata prima di tale consenso non è tenuta ad assumersene la responsabilità o a pagarla.

7.2.6 Se nel Contratto è concordato un prezzo unitario della Prestazione e allo stesso tempo il numero di unità della rispettiva Prestazione è indicato nel Contratto o nei suoi allegati, il Fornitore non ha il diritto di superare il numero di unità della Prestazione senza il previo consenso scritto del Cliente. Qualsiasi Prestazione eccedente il numero di unità specificato nel Contratto, eseguita senza tale consenso, non è tenuta ad accettare o pagare. In tal caso, il Cliente ha il diritto di restituire la fattura al Fornitore.

7.2.7 La base per l'emissione di una fattura per la Prestazione fornita è la conferma della Prestazione fornita, effettuata dal Cliente ai sensi del punto 9.4.1, che deve essere successivamente allegata alla fattura. Salvo diversa disposizione nel Contratto, il Fornitore non ha il diritto di emettere una fattura al Cliente prima dell'esecuzione della Prestazione.

7.2.8 Salvo diverso metodo e termine di fatturazione del Prezzo concordato nel Contratto, il Fornitore è tenuto a emettere una fattura per la Prestazione completata come segue:

(i) una volta, vale a dire dopo aver fornito l'intero ambito della Prestazione - entro e non oltre 15 giorni dalla conferma della Prestazione fornita da parte del Cliente, oppure

(ii) individualmente, vale a dire dopo la fornitura di ciascuna Prestazione separata - sempre entro e non oltre 15 giorni dalla conferma di ciascuna Prestazione separata fornita (specificata nel Contratto o in una richiesta scritta individuale) da parte del cliente, o

(iii) in modo continuativo (nel caso in cui la Prestazione venga fornita ripetutamente o parzialmente), vale a dire dopo la scadenza di ciascun periodo di fatturazione concordato nel Contratto - sempre entro e non oltre 15 giorni dalla conferma dell'ambito della Prestazione fornita durante il periodo di fatturazione; il giorno di consegna in questo caso è l'ultimo giorno del periodo di fatturazione.

7.2.9 Per le prestazioni che sono state prese in carico dalla parteIl cliente durante il mese solare, il Fornitore ha il diritto di emettere entro 15 giorni dalla fine del mese solare una fattura riepilogativa ai sensi della legge sull'IVA.

7.2.10 Oltre ai dati determinati in conformità alle normative legali applicabili, ogni fattura deve contenere:

(i) Numero del contratto/numero dell'ordine

(ii), codice della tariffa doganale comune, se si tratta di una fornitura di beni, o se la fornitura di beni fa parte della prestazione consegnata,

(iii) data di emissione della fattura,

(iv) la data di scadenza della fattura ai sensi del punto 7.3.1,

(v) designazione dell'istituto finanziario e numero di conto del Fornitore,

(vi) firma di un rappresentante autorizzato ad agire per conto del Fornitore.

7.2.11 Il fornitore è tenuto a consegnare la fattura al cliente entro e non oltre 5 giorni dalla sua esposizione.

7.2.12 Il fornitore è tenuto a inviare le fatture perIl cliente all'indirizzo specificato nel contratto o ad un altro indirizzo specificato per iscrittoIl cliente.

7.2.13 Nel caso in cui la fattura venga inviata dal Fornitore a un indirizzo diverso da quello indicato al punto 7.2.13, il periodo di scadenza non inizia finché la relativa fattura non viene consegnata all'indirizzo indicato o determinato secondo il punto 7.2.12 di cui sopra.

7.2.14 Il fornitore è tenuto a consegnare al cliente, all'indirizzo di cui al punto 7.2.13, entro e non oltre 14 giorni prima della scadenza della fattura, una comunicazione scritta sulla modifica del conto bancario indicato in fattura, nel caso di:

(i) cambiamenti bancari,

(ii) la creazione di un privilegio sui crediti o

(iii) carenze formali (ad esempio conto bancario errato o incompleto, ecc.),

mentre l'autenticità della firma del rappresentante del Fornitore su questa notifica deve essere verificata ufficialmente.

7.2.15 Nel caso in cui il Fornitore non adempia all'obbligo di notifica di cui al punto 7.2.14, come giorno di adempimento dell'obbligo monetario del Cliente si considera la data di storno dell'importo dovuto dal conto del Cliente, indipendentemente dal fatto che i fondi vengano accreditati sul conto del Fornitore.

7.3 Condizioni di pagamento

7.3.1 Salvo diversa scadenza concordata per iscritto, la scadenza della fattura è di 30 giorni, mentre la scadenza della fattura inizia a decorrere dalla data della prestazione imponibile, ovvero dalla data di consegna della Prestazione. Se l'ultimo giorno di scadenza della fattura cade in un giorno non lavorativo, la fattura sarà dovuta il giorno lavorativo successivo. La data di adempimento dell'obbligo pecuniario del Cliente è considerata la data di addebito dell'importo dovuto sul conto del Cliente.

7.3.2 Il pagamento verrà effettuato per intero sul numero di conto indicato sulla fattura o nella notifica di cui al punto 7.2.14, entro e non oltre la data di scadenza della fattura. Nel caso in cui la fattura non contenga i dati richiesti ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, o se i dati in fattura non vengono forniti in conformità con le condizioni concordate nel Contratto/CGC, il Cliente ha il diritto di restituire la fattura al Fornitore senza pagamento. In tal caso, la data di scadenza della fattura cessa di decorrere. Il Cliente è tenuto a indicare il motivo della restituzione della fattura. La data di scadenza della fattura riprenderà a decorrere dal giorno della consegna della fattura corretta (nuova), che soddisfa i requisiti delle disposizioni di legge generalmente vincolanti e del Contratto.

7.3.3 Il Cliente si riserva il diritto di trattenere il pagamento fatturato in caso di reclami nei confronti del Fornitore dovuti a difetti nella prestazione fornita, fino alla rimozione dei difetti lamentati dal Cliente.

7.3.4 Tutte le spese e le commissioni bancarie delle banche corrispondenti e della banca del Fornitore saranno a carico del Fornitore, salvo diverso accordo scritto tra le Parti contraenti.

VIII. CONDIZIONI FISCALI

8.1 Il fornitore è tenuto a comunicare per iscritto al cliente, durante la durata del Contratto, la data di cancellazione della registrazione del contribuente IVA, nonché la data di registrazione del contribuente IVA, ovvero senza indugio dopo tale data.

Inoltre, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente entro 5 giorni lavorativi tutte le modifiche riguardanti la sua situazione fiscale e gli obblighi fiscali, in particolare:

a) creazione/estinzione di uno stabilimento IVA;

b) costituzione/cessazione di una stabile organizzazione ai fini dell'imposta sui redditi;

c) pagamento degli acconti delle imposte sui redditi.

Al Fornitore Estero si applicano le seguenti disposizioni dei punti 8.2, 8.3 e 8.4:

8.2 Il Fornitore estero è tenuto a fornire al cliente, al più tardi prima della firma del Contratto, le informazioni richieste nel modulo Dichiarazione di Posizione Fiscale e Collegamento.

Se la correttezza, la completezza o la veridicità dei fatti sopra menzionati dovesse cambiare durante la validità del Contratto in base a fatti influenzabili o non influenzabili, il Fornitore estero si impegna a informarne il cliente per iscritto senza indebito ritardo, al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla modifica, altrimenti le sue informazioni saranno considerate valide, veritiere e complete anche alla data di scadenza dell'obbligo fiscale del Fornitore estero.

8.3 Se il Fornitore Estero è residente in un Paese al di fuori dell'UE e ha una stabile organizzazione nella Repubblica Slovacca e versa acconti d'imposta sul reddito nella Repubblica Slovacca, è tenuto a presentare immediatamente dopo la firma del Contratto, o dopo il verificarsi di tale evento, la conferma dell'Ufficio delle Imposte di Bratislava sul pagamento degli acconti (di seguito denominata "Conferma"). Il Fornitore Estero è tenuto a presentare la Conferma in ogni anno solare successivo durante il quale sarà a carico del Cliente fornire l'Adempimento. Nel caso in cui il Fornitore Estero non presenti tale documento, esso sarà dalla parte del Cliente applicato la garanzia fiscale ai sensi della Legge sull'Imposta sul Reddito.

8.4 Ritenuta d'acconto

Nessuna detrazione è e non sarà inclusa nel prezzo e nelle condizioni di pagamento specificate nel Contratto. Se i pagamenti a un Fornitore estero o nazionale sono o saranno soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito e dei relativi trattati per evitare la doppia imposizione, il Cliente, sulla base di quanto sopra, ridurrà i pagamenti degli importi pertinenti in base al relativo accordo per evitare la doppia imposizione e alla Legge sull'imposta sul reddito. In tal caso, il Cliente richiederà una conferma dell'avvenuta ritenuta d'acconto all'ufficio delle imposte competente nella Repubblica Slovacca e la presenterà al Fornitore estero o nazionale. Il Fornitore estero o nazionale è tenuto a fornire al Cliente qualsiasi collaborazione nell'esercizio dei diritti e delle pretese del Cliente ai sensi del presente punto.

Il fornitore estero o nazionale non ha diritto a richiedere un risarcimento al cliente in relazione al pagamento della ritenuta d'acconto da parte del cliente, ma può richiedere egli stesso il pagamento all'amministratore fiscale competente.

Il Fornitore estero o nazionale è tenuto a impegnarsi a identificare i pagamenti inclusi nel Prezzo, che potrebbero essere soggetti a ritenuta d'acconto, e a specificarne il prezzo unitario. In caso di dubbio o mancata collaborazione da parte del Fornitore estero o nazionale, il Cliente ha il diritto di detrarre la ritenuta d'acconto dall'intero Prezzo, a meno che il Fornitore estero non dimostri sufficientemente che la ritenuta d'acconto ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito e della relativa Convenzione contro le doppie imposizioni non debba essere applicata, o specifichi la parte del Prezzo fatturato soggetta a ritenuta d'acconto.

Le disposizioni della seguente clausola 8.5 si applicano al contribuente IVA in Slovacchia:

8.5 Responsabilità per IVA

Il fornitore dichiara e si impegna a presentare una dichiarazione IVA corretta e, in caso di obbligo di pagamento dell'IVA, a versarla all'autorità fiscale locale entro la data di scadenza specificata. Il fornitore dichiara di non avere alcuna intenzione di non pagare l'IVA relativa all'oggetto della Prestazione ai sensi del Contratto, né di ridurre l'imposta o eventualmente ottenere un vantaggio fiscale, né di trovarsi in una posizione che gli impedisca di pagare tale imposta.

Le disposizioni della seguente clausola 8.6 si applicano ai Fornitori esteri con sede al di fuori dell'UE:

8.6 Sicurezza fiscale

Nel caso in cui il cliente sia tenuto a trattenere una garanzia fiscale dal prezzo, il cliente deduce dal prezzo fatturato l'importo della garanzia fiscale in conformità con la legge sull'imposta sul reddito e paga al fornitore estero il prezzo fatturato meno la suddetta garanzia. Il cliente non riduce l'importo dell'imposta sul prezzo se il fornitore estero consegna al cliente la conferma originale del pagamento degli acconti fiscali in conformità con il § 34 o § 42 della legge sull'imposta sul reddito, rilasciata dall'ufficio delle imposte competente.

Se il Fornitore estero non presenta una conferma scritta in conformità a quanto sopra, il cliente avrà l'obbligo di trattenere una garanzia fiscale dal Prezzo. Il cliente:

a) ha il diritto di trattenere la garanzia fiscale dal prezzo fatturato ai sensi del § 44 comma 2 della legge sull'imposta sul reddito e di pagare al fornitore estero il prezzo o una parte del prezzo ridotta dell'importo di tale garanzia fiscale, e

b) fornire al Fornitore estero la documentazione (conferma della garanzia di ritenuta d'acconto presentata all'autorità fiscale competente), che il Fornitore estero può utilizzare per compensare questo pagamento con il suo debito fiscale in Slovacchia.

 

Negli altri casi, quando le attività del Fornitore estero non richiedono l'istituzione di una stabile organizzazione nella Repubblica Slovacca, l'applicazione della tutela fiscale sarà valutata individualmente in base alla natura della Prestazione, in conformità con la Legge sull'imposta sul reddito e la relativa convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Il fornitore estero non ha diritto a richiedere un risarcimento al cliente in relazione al pagamento della garanzia fiscale da parte del cliente, ma può richiedere egli stesso il pagamento all'amministratore fiscale competente.

8.7 Il Fornitore si impegna ad essere pienamente responsabile dei calcoli, della rendicontazione, delle dichiarazioni dei redditi e del pagamento di tutti i suoi obblighi fiscali, monetari e non monetari, attuali e futuri, tra cui l'imposta sul reddito, l'IVA e altre imposte, tasse e imposte (o sanzioni, sanzioni o interessi applicabili) che ha sostenuto o sosterrà a seguito del Contratto secondo qualsiasi giurisdizione legale, sia all'interno della Repubblica Slovacca che al di fuori del suo territorio. Il Fornitore si impegna a non avanzare alcuna pretesa in relazione alle questioni di cui sopra.

IX. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

9.1 Luogo di adempimento

9.1.1 Per luogo di esecuzione si intende il luogo in cui ha luogo l'esecuzione, salvo diversa disposizione del Contratto.

9.1.2 Nei casi in cui il Fornitore fornisca prestazioni in strutture Al cliente, il Fornitore riconosce che Il cliente può fornire al Fornitore:

(i) oggetti di carattere ufficio o altri locali, (ii) elettricità, acqua, ecc.

compensazione sulla base di uno o più contratti speciali.

9.1.3 All'entrata e all'uscita dei dipendenti dell'Appaltatore, il cliente ha il diritto di effettuare un'ispezione personale degli oggetti e dei materiali importati ed esportati.

Il Cliente non può rimuovere dai locali dell'Appaltatore senza autorizzazione: (i) oggetti e materiali che non siano di proprietà dell'Appaltatore o su cui non abbia alcun altro diritto, (ii) rifiuti che l'Appaltatore non sia autorizzato o obbligato a smaltire o recuperare ai sensi del Contratto. In caso di violazione del divieto di cui al presente punto, il Cliente ha il diritto di richiedere una penale contrattuale nei confronti del Fornitore ai sensi del punto 15.8.

9.1.4 I dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a rispettare il divieto di consumo di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope. All'ingresso dei dipendenti del Fornitore, il Cliente ha il diritto di sottoporre il dipendente del Fornitore a un test per la presenza di alcol o il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il rifiuto del test per la presenza di alcol o l'ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope è considerato un risultato positivo. In caso di risultato positivo, il Cliente ha il diritto di applicare sanzioni ai sensi del punto 15.9.

9.1.5 Il fornitore è tenuto a comunicare al cliente i nomi dei rappresentanti del fornitore a cui deve essere concesso l'accesso alle strutture del cliente per l'esecuzione di compiti esclusivamente in conformità con i termini e le condizioni contrattuali.

9.2 Controlli, prove e verifiche

9.2.1 Il Cliente ha il diritto, in qualsiasi momento durante l'esecuzione della Prestazione ai sensi del Contratto, di verificare la corretta esecuzione degli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto e delle Condizioni Generali. Qualora, in base ai controlli effettuati durante l'esecuzione ai sensi del Contratto, risulti che la Prestazione presenta difetti o carenze, il Fornitore è tenuto a eliminare tali difetti e carenze a proprie spese entro il termine specificato dal Cliente.

9.2.2 L'esecuzione di un'ispezione non costituisce motivo di ritardo nella consegna della Prestazione.

9.3 Termini di consegna e accettazione della Prestazione

9.3.1 Termine per la consegna e l'accettazione della Prestazione

Nel caso in cui vi sia il rischio che il Fornitore non consegni la Prestazione entro il termine specificato nel Contratto, è tenuto a informare il Cliente di tale circostanza per iscritto senza indebito ritardo dopo averne avuto conoscenza, ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per accelerare l'esecuzione della Prestazione. Tale comunicazione deve includere i motivi del ritardo e la data stimata di consegna della Prestazione. Qualora il Fornitore non adotti misure ai sensi del presente punto, o qualora le misure adottate dal Fornitore si rivelino insufficientemente efficaci e l'esecuzione della Prestazione non venga accelerata, quest'ultimo ha il diritto di adottare misure per accelerare l'esecuzione della Prestazione stessa, tra cui il ritiro dell'esecuzione di qualsiasi parte della Prestazione dal Fornitore e l'assegnazione della stessa a terzi, fermo restando che i costi ragionevoli relativi a tali misure saranno a carico del Fornitore. Il Cliente ha il diritto di applicare o compensare tali costi sulla base di una fattura separata consegnata al Fornitore. Per evitare dubbi, il cliente ha il diritto di compensare il prezzo o di richiedere il pagamento di tutti i costi e le spese aumentati associati al ritiro dell'esecuzione di qualsiasi parte della prestazione e alla sua cessione a terzi (ad esempio la differenza di prezzo della parte ritirata della prestazione, che è stata successivamente nuovamente ceduta, danni subiti, altri costi sostenuti, possibili multe, ecc.).

Eventuali costi sostenuti dal Fornitore a seguito del mancato rispetto del termine di esecuzione o in relazione al raggiungimento di un adempimento corretto e tempestivo saranno sempre a carico del Fornitore. Il prezzo non subirà variazioni in tali casi. Nel caso in cui l'Appaltatore completi correttamente l'Esecuzione o parte di essa in conformità al Contratto e ai suoi allegati prima della data di esecuzione concordata, il Cliente ha il diritto, ma non l'obbligo, di ritirare l'Esecuzione completata o parte di essa anche a una data anteriore proposta dal Fornitore.

Anche nei casi in cui l'inizio o lo svolgimento dell'esecuzione siano stati ritardati per motivi diversi da quelli imputabili esclusivamente al cliente, le singole date di esecuzione dovranno essere regolarmente rispettate o rispettate, senza alcun diritto di aumento del prezzo concordato.

Nei casi in cui l'inizio della prestazione (o la prestazione stessa) sia stato ritardato per motivi esclusivamente imputabili al Cliente di oltre 5 giorni lavorativi, il Fornitore avrà il diritto di posticipare tutte le date successive per l'esecuzione della Prestazione di un numero di giorni pari a quello del rinvio dell'inizio o dello svolgimento della Prestazione per motivi imputabili al Cliente. Eventuali sanzioni applicabili al Fornitore restano in vigore anche in caso di applicazione delle nuove date posticipate per l'esecuzione della Prestazione.

9.4 Presa in carico della prestazione

9.4.1 L'assunzione della Prestazione si considera accettazione di quanto fatto, ovvero della Prestazione fornita, mediante la conferma:

(i) la Prestazione fornita, o

(ii) l'entità della Prestazione fornita durante il periodo di fatturazione, eseguita dal Cliente, in qualsiasi forma, purché dal contenuto della conferma risulti chiaro di quale Prestazione si tratta.

A seconda della natura della Prestazione, può essere considerata ad esempio la conferma della Prestazione fornita, protocollo di indagine, protocollo di accettazione, bolla di consegna confermata, copie delle voci dal registro di servizio, rapporto di servizio, rapporto delle ore lavorate, messaggio di posta elettronica, ecc. (altrove anche come "conferma della Prestazione fornita").

X. SUBAPPALTATORI

10.1 Per "Subappaltatore" si intende qualsiasi persona o partner contrattuale del Fornitore che partecipa all'adempimento degli obblighi del Fornitore nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto, ad eccezione di un dipendente del Fornitore. Anche una persona fisica autorizzata a svolgere attività commerciale è considerata Subappaltatore. L'adempimento degli obblighi del Fornitore nei confronti del Cliente tramite il Subappaltatore deve essere preventivamente approvato per iscritto dal Cliente.

10.2 Il Cliente si riserva espressamente il diritto, a sua discrezione, di rifiutare per iscritto la partecipazione del Subappaltatore alla Prestazione in qualsiasi momento durante l'esecuzione del Contratto, senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun indennizzo o risarcimento. In tal caso, il Fornitore è tenuto a intraprendere immediatamente tutte le azioni necessarie per porre fine alla collaborazione con il Subappaltatore respinto per la Prestazione.

10.3 L'elenco approvato dei subappaltatori può essere modificato solo previo consenso scritto del Cliente ai sensi del punto 4.2b).

XI. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DELLE RICHIESTE

11.1 Il Fornitore si impegna a non inoltrare o altrimenti gestire, né commerciare, a titolo oneroso o gratuito, i crediti derivanti dal Contratto, senza previo consenso scritto del Cliente, né a costituire vincoli sui crediti derivanti dal Contratto. In caso contrario, tale atto è nullo. In caso di violazione di quanto sopra, il Cliente ha il diritto di richiedere una penale contrattuale nei confronti del Fornitore ai sensi del punto 15.6.

XII. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

12.1 Il Fornitore si impegna a comunicare in modo dimostrabile ai Subappaltatori e ai suoi dipendenti che partecipano alla fornitura della Prestazione a favore del Cliente, tutti gli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali e dai loro allegati e a garantirne il rispetto da parte dei propri dipendenti, Subappaltatori e dipendenti dei Subappaltatori.

12.2 Il fornitore è tenuto, su richiesta del cliente, a fornire al cliente tutte le informazioni e i dati relativi alla fornitura della prestazione ai sensi del contratto o a integrarli in un termine ragionevole. Il fornitore è tenuto a richiedere al cliente di presentare documenti comprovanti la natura del rapporto contrattuale dell'appaltatore con i lavoratori che accedono ai locali del cliente (ad esempio mediante conferma di iscrizione presso la Cassa di previdenza sociale).

12.3 Il fornitore dichiara che:

a) le cose consegnate dal Fornitore in relazione all'esecuzione della Prestazione non sono e non saranno gravate da alcun diritto di terzi, in particolare, ma non limitatamente a, un privilegio di terzi o un diritto di prelazione;

b) tali cose non sono locate e non saranno locate a terzi nemmeno al momento dell'esecuzione e

c) non esiste alcuna norma di legge o decisione di un'autorità pubblica che impedisca in alcun modo al Fornitore di occuparsi di tali questioni.

12.4 Durante la durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente entro 5 giorni lavorativi eventuali modifiche relative a:

a) nome commerciale,

b) sede o luogo di attività,

c) oggetto dell'attività,

d) gli organi statutari, comprese le modalità del loro operato nei confronti di terzi,

e) messa in liquidazione del Fornitore,

f) avvio di procedimenti esecutivi sui beni del Fornitore a

g) avvio di procedimenti ai sensi della legge n. 7/2005 Coll. su fallimento e ristrutturazione.

In caso di violazione degli obblighi del Fornitore ai sensi del presente punto, egli ha il diritto di richiedere al Fornitore una penale contrattuale ai sensi del punto 15.4.

12.5 Il fornitore dichiara che:

a) possiede tutte le autorizzazioni richieste dalle normative legali pertinenti e dalle autorità competenti per adempiere ai termini del Contratto e per la corretta e tempestiva esecuzione della Prestazione, e la Prestazione eseguita è conforme all'oggetto della sua attività commerciale,

b) è in grado di eseguire la Prestazione con diligenza professionale, correttamente e nei tempi previsti dal Contratto e dai suoi allegati; il fornitore dichiara altresì che la Prestazione sarà eseguita da personale professionalmente qualificato;

c) di essere a conoscenza dell'entità della Prestazione, nonché di tutte le altre circostanze che incidono sull'esecuzione del Contratto e sull'esecuzione della Prestazione. In tale contesto, il Fornitore conferma di non potersi avvalere di un errore o di un'azione errata, o del fatto che alcuni servizi non siano specificati nel Contratto o nei suoi allegati, a meno che non abbia causato tali errori o inesattezze esclusivamente al Cliente con le sue azioni deliberate, o non abbia segnalato tali errori o inesattezze prima della firma del Contratto.

d) ha controllato correttamente e dettagliatamente tutti i documenti, i materiali consegnatigli dalla parte del cliente o che costituiscono allegati al Contratto e si impegna contemporaneamente a eseguire la Prestazione sulla base di essi; in questo contesto, il fornitore è tenuto a controllare qualsiasi altra cosa, documento, materiale che ha fornito al cliente ai fini dell'esecuzione della Prestazione e qualsiasi contraddizione, ambiguità, errore o possibile incompletezza o imperfezione che abbia o possa causare difetti, qualsiasi deviazione dallo standard o dallo scopo della Prestazione stabiliti contrattualmente o impatto sul Prezzo della Prestazione, il Fornitore è tenuto senza indebito rinvio (al più tardi entro 7 giorni dalla data della loro accettazione) per iscritto tramite lettera raccomandata al cliente; in caso contrario, le pretese del Fornitore relative all'incompletezza o imperfezione dei documenti consegnatigli dal cliente, scompaiono.

12.6 Il fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dallo stesso nell'esecuzione dell'oggetto della Prestazione secondo il Contratto:

a) dalla legislazione generalmente vincolante della Repubblica slovacca,

b) dalle norme giuridiche generalmente vincolanti che disciplinano il settore del diritto del lavoro e del lavoro nero e

12.7 Qualora il Contratto o i suoi allegati non riportino fatti relativi all'esecuzione della Prestazione, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta al Cliente al più tardi prima della firma del Contratto. Nel caso in cui il Fornitore non abbia comunicato tali fatti per iscritto al Cliente, il Cliente non è tenuto ad accettare, dopo la conclusione del Contratto, osservazioni su fatti scoperti successivamente o non specificati, e si considera che questi fossero noti al Fornitore prima della conclusione del Contratto.

12.8 In caso di disaccordo tra le Parti Contraenti in merito all'ambito, al contenuto o alla qualità della Prestazione, nei casi non risolti direttamente o indirettamente dal Contratto o dai suoi allegati, il parere scritto si applicherà fino all'accettazione del reciproco accordo delle Parti Contraenti o della decisione dell'autorità competente. Il Cliente e il Fornitore sono tenuti a tale parere. Il Cliente deve rispettare e conformarsi alle condizioni ivi stabilite. La parte contraente, la cui posizione durante la risoluzione del conflitto si riveli errata, si fa carico dei costi associati alla risoluzione di tale conflitto.

12.9 Qualora durante l'esecuzione della Prestazione dovessero verificarsi delle contraddizioni tra il cliente e il Fornitore, non dovrà esserci alcuna sospensione, interruzione della Prestazione o suo ritardo, o qualsiasi altra influenza sull'esecuzione della Prestazione da parte del Fornitore.

12.10 Qualsiasi consenso o approvazione del cliente, rispettivamente del rappresentante autorizzato del cliente, in merito alla Prestazione, ai documenti, alla documentazione o alla prestazione eseguita dal Fornitore, non esonera il Fornitore dalla sua responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione della Prestazione, nonché per la correttezza dei documenti, della documentazione o dei documenti presentati.

XIII. RESPONSABILITÀ PER DANNI

13.1 Il Fornitore è responsabile dei danni causati dal Cliente per violazione dei propri obblighi legali o contrattuali o per le proprie attività nell'esecuzione del Contratto.

13.2 Qualora si verifichi un danno al Cliente durante l'esecuzione del Contratto in relazione alle attività del Fornitore, il Fornitore si impegna a risarcire tale danno nella misura dimostrata al Cliente ai sensi del presente articolo, ad eccezione del mancato guadagno. Il Fornitore è tenuto a risarcire il Cliente in caso di danno entro 10 giorni dalla data di consegna del verbale di risarcimento danni al Fornitore.

13.3 L'insorgenza di un diritto al pagamento di penali contrattuali ai sensi del Contratto o dell'Articolo XV non pregiudica il diritto del cliente al risarcimento dei danni per un importo superiore alla penale contrattuale.

13.4 Il cliente e il fornitore non sono responsabili per danni causati a seguito di circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'articolo XVII.

13.5 Nel caso in cui la Prestazione fornita sia in possesso del Fornitore, mentre il diritto di proprietà appartiene al Cliente, il Fornitore è tenuto a contrassegnare tale Prestazione come proprietà del Cliente e a conservarla separatamente da altre prestazioni di terzi in modo che non subisca danni alla Prestazione, e a stipularne un'assicurazione a proprie spese. In caso di violazione di tale obbligo, il Fornitore è responsabile per i danni causati al Cliente.

XIV. GARANZIA E RESPONSABILITÀ PER DIFETTI

14.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che la Prestazione sarà consegnata al Cliente in conformità, nell'ambito, nella qualità e alle condizioni concordate nel Contratto e nei suoi allegati. Allo stesso tempo, il Fornitore garantisce che la Prestazione non presenterà vizi di legge.

14.2 Salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto, il Fornitore si impegna a far sì che la Prestazione mantenga le sue caratteristiche in conformità al Contratto ed è responsabile dei difetti della Prestazione durante il periodo di garanzia, che è di 24 mesi.

14.3 La prestazione è difettosa se non corrisponde al risultato specificato nel Contratto, allo scopo del suo utilizzo o non presenta le caratteristiche espressamente stabilite dal Contratto o dalle disposizioni di legge generalmente vincolanti.

14.4 Il Fornitore è responsabile dei difetti della Prestazione che la Prestazione presenta al momento della sua consegna e accettazione da parte del Cliente, indipendentemente dal momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza, anche se il difetto diventa evidente (il Cliente lo scopre) solo dopo tale momento, a meno che il Cliente non notifichi al Fornitore i difetti entro e non oltre la scadenza del periodo di garanzia.

14.5 Nel caso in cui la Prestazione presenti difetti evidenti al momento dell'accettazione, il Cliente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della Prestazione. In caso di rifiuto di accettare l'Adempimento, il Cliente dovrà fornire al Fornitore un verbale in cui siano indicati tali difetti. Una copia del verbale di rifiuto di accettare l'Adempimento sarà consegnata al Fornitore. Il Fornitore è tenuto a rimuovere tali difetti senza indebito ritardo, ma al più tardi entro 5 giorni lavorativi, salvo diverso accordo tra le parti. Dopo la loro rimozione, il Fornitore è tenuto a invitare nuovamente il Cliente a prendere in consegna l'Adempimento ai sensi del presente punto. Nel caso in cui le Parti Contraenti concordino un termine superiore a 5 giorni lavorativi, il Fornitore è tenuto ad avviare l'eliminazione dei difetti entro 2 giorni lavorativi dalla redazione del verbale ai sensi del presente punto.

14.6 Il Fornitore non è responsabile per difetti nella Prestazione causati dalla consegna di documenti inappropriati o incompleti da parte del Cliente:

a) se il Fornitore non ha potuto rilevare la loro inidoneità anche dopo aver esercitato la diligenza professionale; tuttavia, ciò non si applica in caso di violazione delle dichiarazioni o degli obblighi del Fornitore ai sensi del punto 12.5; oppure

b) se ha informato per iscritto il Cliente dell'inadeguatezza e quest'ultimo ha insistito sul loro utilizzo.

14.7 Reclami per difetti

Se il Fornitore ha consegnato l'Evasione con uno/più difetti, il Cliente può:

a) pretendere la rimozione del/dei difetto/i mediante la consegna della Prestazione mancante, oppure

b) richiedere la rimozione del/i difetto/i a spese del Fornitore mediante la riparazione della Prestazione, se il/i difetto/i è/sono riparabile/i, oppure

c) richiedere uno sconto ragionevole sul Prezzo di Esecuzione.

La scelta tra i reclami elencati in questo punto è valida per il cliente solo se informa il Fornitore di tale scelta in un reclamo. Il cliente ha il diritto di rifiutare la consegna parziale della Prestazione, ovvero la consegna della Prestazione che non include l'ambito di fornitura concordato della Prestazione. Il fornitore sostiene tutti i costi associati all'eliminazione dei difetti.

14.8 Il Cliente è tenuto a denunciare per iscritto i difetti al Fornitore senza indebito ritardo dopo la loro scoperta. Nel reclamo, egli dovrà indicare le proprie esigenze e la scelta tra i reclami ai sensi del punto 14.7. Al reclamo potranno essere allegate anche prove adeguate. Il Cliente non potrà modificare il reclamo presentato senza il consenso del Fornitore, salvo nei seguenti casi:

a) Al momento specificato dal Cliente o specificato al punto 14.9, il Fornitore non ha ancora eseguito una parte sostanziale delle azioni volte a soddisfare la richiesta del Cliente, oppure

b) sarebbe necessaria una cooperazione sproporzionatamente grande da parte del Cliente per eliminare i difetti, oppure

c) l'eliminazione dei difetti sarebbe possibile solo dopo un lasso di tempo irragionevole.

14.9 Salvo diversa indicazione nel reclamo del Cliente, il Fornitore si impegna a iniziare l'eliminazione dei difetti senza indebito ritardo dalla consegna del reclamo al Cliente per iscritto, e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo. Il Fornitore è tenuto a eliminare i difetti lamentati nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla consegna del reclamo al Fornitore, se nel reclamo al Cliente non è diversamente indicato.

14.10 In caso di ritardo del Fornitore nell'adempimento dell'obbligo di eliminare i difetti della Prestazione entro il termine specificato, il Cliente ha il diritto di richiedere al Fornitore una penale contrattuale ai sensi del punto 15.3.

14.11 Il fornitore non ha il diritto di rifiutare o ritardare in alcun modo la rimozione del difetto lamentato, anche se ritiene che il reclamo in questione non sia giustificato.

14.12 Reclami in caso di mancata rimozione dei difetti

Se il Fornitore non ha eliminato i difetti entro il termine di cui al punto 14.9 o se comunica per iscritto al Cliente prima della scadenza del termine per l'eliminazione dei difetti che non li elimina, può:

a) rimuovere personalmente i difetti o farli rimuovere da terzi, senza pregiudicare la garanzia del Fornitore, a spese del Fornitore,

b) richiedere uno sconto ragionevole sul Prezzo di Esecuzione,

c) recedere dal Contratto.

In questo caso il cliente è tenuto a comunicare per iscritto al Fornitore la propria decisione senza indebito ritardo.

14.13 Sconto sul prezzo

Nel caso in cui il Cliente richieda uno sconto sul Prezzo per la Prestazione difettosa, le Parti Contraenti hanno concordato che lo sconto sul Prezzo sarà determinato sulla base di un accordo scritto tra le Parti Contraenti. Nel caso in cui le Parti Contraenti non concordino uno sconto adeguato sul Prezzo entro 30 giorni dalla data di consegna del reclamo al Fornitore, lo sconto verrà calcolato come la somma di:

a) la differenza tra il valore della Prestazione che avrebbe dovuto avere la Prestazione senza difetti e il valore della Prestazione difettosa al momento in cui la Prestazione avrebbe dovuto essere consegnata, e

b) costi che il cliente deve sostenere per attività necessarie affinché la Prestazione diventi impeccabile ai sensi del Contratto.

Il valore dell'adempimento senza difetti e il valore dell'adempimento con difetti, nonché l'ammontare dei costi sostenuti dal cliente per eliminare i difetti, saranno determinati dal parere dell'esperto presentato dal cliente.

Nel caso in cui lo sconto sul Prezzo sia stato applicato anche prima dell'emissione della fattura per la Prestazione fornita a cui si applica lo sconto sul Prezzo, il Fornitore è tenuto a ridurre il Prezzo fatturato dell'importo dello sconto. Nel caso in cui lo sconto sul Prezzo venga applicato solo dopo l'emissione della fattura per la Prestazione fornita, il Fornitore è tenuto a emettere al Cliente una fattura per la correzione della base imponibile IVA in conformità con le disposizioni di legge applicabili, nel caso in cui le disposizioni del presente punto non trovino applicazione. Il Fornitore è tenuto a emettere e consegnare una fattura di correzione entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è stato concordato lo sconto sul prezzo. Le disposizioni del punto 7.2 si applicano alla consegna della fattura di correzione.

14.14 Vizi giuridici

14.14.1. La prestazione presenta vizi giuridici se è gravata da un diritto di terzi o se sussistono obblighi del Fornitore di far valere tali diritti di terzi (ad esempio diritti di proprietà industriale e intellettuale, diritti di pegno, ecc.). La prestazione presenta vizi giuridici anche nel caso previsto dal § 433 comma 2 della legge n. 513/1991 Coll. Codice di Commercio, come modificato (di seguito denominato "Codice di Commercio"). L'applicazione del § 434 del Codice di Commercio è esclusa ai fini del Contratto (di seguito denominato "Vizi giuridici").

14.14.2. I vizi giuridici sonoIl cliente è tenuto a darne comunicazione scritta al fornitore dopo aver appreso dell'applicazione del diritto di terzi.

14.14.3. Se la Prestazione presenta un difetto legale, il cliente ha il diritto di esigere dal Fornitore che, senza indebito ritardo, e comunque entro 30 giorni dalla consegna della notifica scritta al cliente relativa al difetto legale, rimuova il difetto legale a proprie spese, salvo diversamente specificato nella notifica al cliente.

14.14.4. Nel caso in cui il Fornitore non abbia eliminato i vizi giuridici della Prestazione entro il termine di cui al punto precedente, avrà diritto a:

(i) richiedere uno sconto sul Prezzo, o

(ii) recedere dal Contratto.

14.14.5. Il cliente è tenuto a decidere tra le rivendicazioni menzionate nel presente punto entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 14.14.3.

Solo al momento della rimozione dei Vizi LegaliIl cliente è tenuto a pagare la parte del Prezzo che avrebbe corrisposto al suo diritto allo sconto se i Vizi Legali non fossero stati rimossi.

14.14.6. In caso di vizi giuridici di qualsiasi parte della Prestazione, il Fornitore è inoltre tenuto a difendere a proprie spese il Cliente dalle pretese di terzi per violazione dei loro diritti e a pagare tutte le somme, in particolare spese, danni e spese di rappresentanza legale, che il tribunale assegna a un terzo nella sua decisione definitiva, o a cui un terzo ha diritto, in conformità con l'accordo di conciliazione con il terzo, concordato dal Fornitore, a condizione che il Cliente notifichi al Fornitore i vizi giuridici per iscritto entro il termine di cui al punto precedente e consenta al Fornitore di collaborare con il Cliente nella difesa e nelle relative trattative di conciliazione.

Il fornitore ha comunque gli obblighi specificati nel presente punto anche se i diritti di terzi sono stati violati a seguito di un'azione del cliente o di una terza persona autorizzata dal cliente in conformità alle specifiche o alle istruzioni comunicate in anticipo dal fornitore al cliente.

XV. MULTE E SANZIONI CONTRATTUALI

15.1 Nel caso in cui il Fornitore non rispetti il ​​termine di consegna della Prestazione concordato nel Contratto, avrà il diritto di richiedere al Fornitore una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo della Prestazione non consegnata per ogni giorno di ritardo iniziato. Ciò vale anche in caso di mancata o ritardata consegna dei documenti necessari per l'acquisizione o l'utilizzo della Prestazione, o di altri documenti che il Fornitore è tenuto a presentare al cliente ai sensi del contratto.

15.2 Nel caso in cui il Fornitore non inizi l'eliminazione dei difetti nella Prestazione senza ingiustificato ritardo, o non continui l'eliminazione dei difetti correttamente iniziata, o non rispetti il ​​termine per l'eliminazione del difetto nella Prestazione o del Vizio Legale ai sensi del punto 14.9, rispettivamente, in un altro periodo concordato tra il cliente e il Fornitore, eventualmente specificato nel Protocollo di Accettazione, il cliente potrà applicare al Fornitore una penale contrattuale pari allo 0,5% del Prezzo, per ogni singolo difetto nella Prestazione e per ogni giorno di ritardo nella sua eliminazione.

15.3 Nel caso in cui il Fornitore non rispetti uno qualsiasi degli obblighi specificati al punto 12.4, il cliente ha diritto di richiedere al Fornitore una penale contrattuale pari a EUR 150 per ogni singola violazione.

15.4 Nel caso in cui il Fornitore ceda o accresca crediti derivanti dal Contratto in violazione del punto 11.1, ha il diritto di richiedere al Fornitore una penale contrattuale pari al 100% del valore patrimoniale del credito così ceduto, accertato o ceduto. Ai fini del presente punto, per valore patrimoniale si intende il valore complessivo del credito in conto capitale, comprensivo del valore degli accessori del credito alla data di cessione, vendita o altra disposizione del credito.

15.5 Qualora informazioni di natura riservata (segreti commerciali, informazioni riservate di natura finanziaria, informazioni sensibili su infrastrutture critiche, ecc.) vengano divulgate per motivi imputabili al Fornitore, oppure qualora il Fornitore violi uno qualsiasi degli obblighi elencati nell'Articolo XXI, il Cliente potrà applicare al Fornitore una penale contrattuale pari a 22.000 EUR per ogni singola violazione.

15.6 Per la violazione del divieto di introdurre e prelevare cose e oggetti non autorizzati ai sensi del punto 9.1.3, il cliente può applicare al Fornitore una penale contrattuale pari a 100 EUR per ogni singolo caso.

15.7 Per comprovata violazione della legislazione e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore, nonché per violazione del divieto di lavoro illegale ai sensi dell'articolo XIX, il Cliente può richiedere al Fornitore una penale contrattuale pari a 500 EUR per ogni singolo caso.

15.8 In caso di mancata segnalazione di un evento straordinario, quale incidente, incendio, sinistro, ecc., il cliente potrà applicare al Fornitore una penale contrattuale pari a 500 EUR per ogni evenienza.

In caso di ripetute violazioni delle norme di salute e sicurezza nei localiIl cliente per lo stesso dipendente, in caso di violazione del divieto generale di fumo, o in caso di violazione delle norme di salute e sicurezza che è considerata grave dal Cliente, il Cliente ha il diritto di espellere tale dipendente dai locali Il cliente, mentre questo dipendente sarà inserito nel database delle persone indesiderate a cui è vietato l'ingresso durante la durata del Contratto, per un massimo di 12 mesi dalla violazione, o fino a quando non si verifica la condizione secondo il punto seguente.

15.9 In caso di violazione delle leggi e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di un dipendente dell'appaltatore, quest'ultimo puòIl cliente può richiedere all'appaltatore di garantire che venga completata un'ulteriore formazione speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il lavoratore in questione, mentreIl cliente si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tale formazione aggiuntiva direttamente al dipendente del fornitore.

15.10 Nel caso in cui l'Appaltatore violi le leggi e le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che comportano:

a) un infortunio sul lavoro registrato del lavoratoreIl cliente, un dipendente del Fornitore o un dipendente di terzi,Il cliente ha diritto a richiedere al Fornitore una penale contrattuale pari all'1% del Prezzo, almeno EUR 5.000per ogni singolo caso;

b) infortunio sul lavoro del lavoratoreIl cliente, un dipendente del Fornitore o un dipendente di terzi, che causi morte o lesioni gravi,Il cliente ha diritto a richiedere al Fornitore una penale contrattuale pari al 2% del Prezzo, in ogni caso non inferiore a EUR 30.000.

15.11 Nel caso in cui venga imposta al cliente una multa o qualsiasi altro tipo di sanzione da parte delle autorità pubbliche in relazione a una violazione da parte del Fornitore in merito a:

a) obblighi di notifica ai sensi delle clausole 8.1 e 8.2 delle CG,

b) emettere una fattura che non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente nel Paese in cui ha sede il Fornitore, o se la fattura non contiene i requisiti previsti dal Contratto,

c) imposte e/o dazi doganali, o

d) obblighi in materia di salute e sicurezza,

che risultano dal Contratto, èIl cliente ha diritto di richiedere al Fornitore e il Fornitore è tenuto a pagare una penale contrattuale di un importo che corrisponderà all'importo della sanzione e/o multa applicata, vale a dire l'importo intero.

Nel caso in cui venga imposto al cliente l'obbligo di pagare un determinato importo finanziario determinato da un'autorità statale in relazione a una violazione degli obblighi fiscali e/o doganali del Fornitore in conformità alla legislazione applicabile (ad esempio imposta aggiuntiva, mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA), oltre alla sanzione e/o multa imposta in conformità alla frase precedente, tale importo finanziario sarà incluso anche nella penale contrattuale.

Con la presente il fornitore dichiara, ai sensi del § 401 del Codice commerciale, di prorogare il termine di prescrizione per il diritto del cliente a una penale contrattuale ai sensi di quanto sopra, e che tale diritto non si prescriverà prima che siano trascorsi 10 anni dal giorno in cui si è verificata una violazione dell'obbligo da parte del fornitore ai sensi del presente punto, a meno che non sia stabilita una regolamentazione speciale in speciali disposizioni di legge per l'inizio della prescrizione.

15.12 Tutte le sanzioni contrattuali previste dal Contratto saranno applicate sotto forma di fattura di penale e dovranno essere pagate entro 10 giorni dalla data di emissione della fattura di penale.

15.13 Le parti contraenti dichiarano di ritenere adeguato l'importo delle penali contrattuali concordate ai sensi del Contratto per le obbligazioni garantite.

15.14 L'esercizio del diritto al pagamento della penale contrattuale non esonera il Fornitore dall'obbligo di fornire la Prestazione o di presentare i documenti secondo il Contratto.

15.15 Se l'importo delle penali contrattuali applicate in base al Contratto dalla parteIl cliente nei confronti del Fornitore supera il 50% del Prezzo, il cliente ha il diritto di recedere dal Contratto.

XVI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Il Cliente e il Fornitore hanno concordato che il Contratto si risolverà:

a) eseguendo la Prestazione e adempiendo ai relativi obblighi contrattuali delle Parti Contraenti,

b) alla scadenza del periodo per il quale è concluso il Contratto,

c) mediante accordo scritto delle Parti Contraenti,

d) comunicazione scritta ai sensi del punto 16.2,

e) mediante recesso scritto dal Contratto ai sensi del punto 16.3.

16.2 Risoluzione del contratto

Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto per prestazioni ricorrenti, stipulato a tempo determinato, mediante disdetta senza specificarne il motivo, dandone comunicazione scritta al Fornitore. Il termine di disdetta è di 1 mese e decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione al Fornitore.

16.3 Recesso dal Contratto

Ogni Parte Contraente ha il diritto di recedere immediatamente dal Contratto:

a) ai sensi del § 345 comma 1 del Codice di Commercio, vale a dire in caso di violazione sostanziale degli obblighi legali o degli obblighi stabiliti dal Contratto da parte dell'altra Parte Contraente, se ne informa l'altra Parte Contraente senza indebito ritardo dopo aver appreso di tale violazione, oppure

b) ai sensi del § 346 comma 1 del Codice commerciale, vale a dire in caso di violazione lieve del Contratto, se l'altra Parte contraente viola uno qualsiasi dei suoi obblighi legali o contrattuali e non apporta correzioni nemmeno entro un ulteriore termine ragionevole sulla base di una richiesta scritta,

c) se il Fornitore agisce in qualsiasi modo in contrasto con i principi di correttezza commerciale, commette una condotta anticoncorrenziale, agisce in violazione delle norme di legge per la tutela della concorrenza economica o danneggia il buon nome e gli interessi legittimi con le sue azioni. Il cliente, sulla base di una notifica scritta unilaterale.

16.4 Recesso dal Contratto per causa del Fornitore

In particolare, ma non solo, quanto segue è considerato una violazione sostanziale del Contratto da parte del Fornitore:

a) il ritardo del Fornitore nel completare correttamente la Prestazione, o nella corretta consegna della Prestazione di oltre 14 giorni,

b) interruzione o sospensione dell'esecuzione da parte del Fornitore senza istruzioni o consenso del Cliente per più di 5 giorni,

c) mancato rispetto del termine concordato per la rimozione del difetto per più di 14 giorni.

Adempimento o ritardo nell'eliminazione di un difetto riscontrato durante l'esecuzione della Prestazione, che è stato registrato tramite reclamo o altro verbale usuale, con il quale il Fornitore è stato portato a conoscenza,

d) se il Fornitore esegue per il Cliente ha violato, eluso o non ha rispettato le disposizioni di quei punti del Contratto, la cui violazione è considerata una violazione sostanziale del Contratto, delle normative legali applicabili o delle norme interne del Cliente in materia di salute e sicurezza, protezione antincendio, tutela ambientale, ingressi agli edifici del Cliente, divieto di lavoro illegale, Codice etico, Conformità alle leggi contro la schiavitù e la tratta di esseri umani, Direttiva anticorruzione, Norme per prevenire l'evasione fiscale o obblighi al Cliente derivanti dalle normative legali valide nel territorio della Repubblica Slovacca che disciplinano l'area del lavoro illegale,

e) se è stato dichiarato fallimento nei confronti del Fornitore, questo è in liquidazione, o la procedura fallimentare nei confronti del Fornitore è stata interrotta per mancanza di beni, o il fallimento è stato annullato per mancanza di beni,

f) se il Fornitore, l'organo statutario del Fornitore o un membro dell'organo statutario del Fornitore è stato condannato legalmente per il reato di corruzione, per il reato di danneggiamento degli interessi finanziari dell'Unione Europea, per il reato di legalizzazione di proventi derivanti da attività criminali, per il reato di fondazione, organizzazione e sostegno di un gruppo criminale, per il reato di fondazione, organizzazione e sostegno di un gruppo terroristico, per il reato di terrorismo e alcune forme di partecipazione al terrorismo, o per un reato la cui essenza fattuale è legata all'attività imprenditoriale,

g) se il Fornitore ha perso l'autorizzazione ad eseguire l'oggetto dell'esecuzione contrattuale,

h) violazione dei segreti commerciali o della riservatezza delle informazioni riservate,

i) se il Fornitore ha violato uno qualsiasi degli obblighi elencati nell'Articolo X. relativi ai Subappaltatori, o se il Fornitore ha violato il contratto di subappalto e a giudizio del Cliente tale violazione minaccia la qualità e la consegna puntuale della Prestazione o di una sua parte (ad esempio, il Fornitore non paga le fatture del Subappaltatore correttamente e puntualmente),

j) altra violazione degli obblighi da parte del Fornitore, che possa pregiudicare il corretto completamento della Prestazione,

k) rifiuto da parte del Fornitore di iniziare l'esecuzione della Prestazione,

l) rifiuto da parte del Fornitore di continuare la prestazione secondo le istruzioni del Cliente di continuare l'esecuzione della Prestazione, la cui interruzione è stata ordinata dal Cliente,

m) se il Fornitore ha ceduto o costituito un privilegio sui crediti derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto del Cliente in contrasto con quanto previsto al punto 11.1,

n) eAl cliente sussisterà l'obbligo di garantire l'IVA per il Fornitore ai sensi del § 69 comma 14 della legge sull'IVA,

o) se il Fornitore è debitore d'imposta ai sensi del § 69 comma 14 e comma 15 della Legge sull'IVA,

p) se il Fornitore, con il quale è stato concluso il Contratto sulla base di un concorso, non presenta al Cliente una dichiarazione che è tenuto a presentare secondo le condizioni del concorso, o se la dichiarazione da lui presentata risulta falsa, incompleta o distorta, o se viene alla luce il motivo per cui avrebbe potuto essere escluso dal concorso come candidato.

Il fornitore è tenuto a informare il cliente senza indebito ritardo del verificarsi di una delle situazioni sopra menzionate, che può costituire motivo di recesso dal contratto.

Per evitare dubbi, le Parti contraenti hanno espressamente concordato che il cliente ha il diritto di recedere dall'intero Contratto anche se l'oggetto del Contratto è costituito da più Prestazioni separate e la violazione del Contratto, sostanziale o meno, riguarda solo una singola Prestazione.

In caso di recesso dal Contratto per cause imputabili al Fornitore, il Cliente ha il diritto di richiedere la consegna di una parte della Prestazione già eseguita dal Fornitore. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore una parte proporzionale del Prezzo, corrispondente all'entità della Prestazione eseguita.

16.5 Recesso dal Contratto per motivi imputabili al Fornitore relativi al mancato rispetto delle condizioni relative alla salute e sicurezza

Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il fornitore violi uno qualsiasi degli obblighi relativi alla salute e alla sicurezza dei dipendenti del fornitore o delle persone che partecipano all'esecuzione della Prestazione, in particolare:

(i) nel caso in cui il Cliente scopra che l'Appaltatore utilizza per l'esecuzione della Prestazione dipendenti che non soddisfano i requisiti per l'esecuzione del lavoro, stabiliti dal Contratto o dalle normative di legge pertinenti,

(ii) nel caso in cui il cliente scopra che il Fornitore non rispetta i requisiti stabiliti dal Contratto o dalle normative legali pertinenti in materia di salute e sicurezza,

(iii) nel caso in cui il cliente scopra che il Fornitore ha violato uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, relativi alla salute e alla sicurezza.

16.6 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, il recesso dal Contratto è efficace alla data di consegna della comunicazione di recesso all'altra Parte e non pregiudica la clausola di riservatezza, che rimane valida ed efficace.

16.7 In caso di recesso dal Contratto, le Parti Contraenti concorderanno entro 15 giorni le modalità di regolamento delle passività derivanti dal rapporto contrattuale risolto.

Salvo diverso accordo tra le Parti Contraenti, il Cliente non restituirà la Prestazione accettata e il Contratto non sarà annullato fin dall'inizio, mentre il Cliente paga la parte della Prestazione accettata e fatturata e, se tale parte della Prestazione non è ancora stata presa in consegna e fatturata, il Cliente pagherà al Fornitore solo l'importo di cui si è arricchito, tenendo conto del livello di sviluppo della Prestazione. Tale importo sarà determinato in base all'accordo tra le Parti Contraenti. Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo entro 15 giorni dalla consegna della comunicazione scritta di recesso dal Contratto all'altra Parte Contraente, tale importo sarà determinato dal Cliente. In tal caso, quest'ultimo pagherà al Cliente solo l'importo dovuto al Fornitore per lavori, servizi o prestazioni eseguiti, presi in consegna e fatturati prima della data effettiva di risoluzione del Contratto.

16.8 Il fornitore è tenuto a restituire al cliente tutti i documenti o il materiale da lui forniti in relazione al Contratto immediatamente dopo:

a) Il fornitore ha consegnato al cliente l'adempimento in conformità con l'accordo

b) si verifica il recesso dal Contratto o la cessazione della validità o efficacia del Contratto in altro modo, oppure

c) lo richiedeIl cliente.

XVII. CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ/FORZA MAGGIORE

17.1 Nessuna delle Parti contraenti sarà responsabile per l'inadempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto, fatta eccezione per l'obbligo del Fornitore di fornire al Cliente le informazioni di cui ai punti 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 e 12.4, qualora dimostri (purché le condizioni debbano essere soddisfatte cumulativamente) che l'inadempimento è stato causato da circostanze che escludono la responsabilità.

17.2 La Parte contraente, presso la quale si è verificata una circostanza che esclude la responsabilità per forza maggiore, è tenuta a notificare all'altra Parte contraente tale ostacolo che le impedisce di adempiere correttamente ai propri obblighi, senza indebito ritardo dopo averne avuto conoscenza, o tenendo conto di tutte le circostanze di cui poteva venire a conoscenza.

17.3 Per la durata delle circostanze che escludono la responsabilità, il termine di esecuzione del Contratto è prorogato in modo accettabile per la Parte Contraente autorizzata. Durante tale periodo, la Parte Contraente autorizzata non ha il diritto di recedere dal Contratto.

17.4 Se le circostanze che escludono la responsabilità durano più di 6 mesi, il Fornitore ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, e il recesso dal Contratto ha effetto dalla data di consegna della comunicazione di recesso all'altra Parte Contraente. Se le circostanze che escludono la responsabilità durano più di 1 mese, il Cliente ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, mentre il recesso dal Contratto ha effetto dalla data di consegna della comunicazione di recesso all'altra Parte Contraente.

XVIII. DIRITTO DEL LAVORO E SSL

Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nel caso in cui il Fornitore acceda ai locali del Cliente.

18.1 Obblighi del Fornitore in materia di tutela della salute e della sicurezza

18.1.1. In tutte le aree di lavoro del Cliente è generalmente vietato fumare. È consentito fumare solo nelle aree designate (aree fumatori) a tale scopo. Il Fornitore si impegna a rispettare tale regolamento. Il Fornitore si impegna inoltre a informare i lavoratori coinvolti nell'esecuzione del Contratto presso i locali del Cliente circa il divieto di fumare durante l'esecuzione del Contratto.

18.1.2. Per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a:

a. fornire servizi nel pieno rispetto del Contratto, nonché rispettare tutte le disposizioni della legislazione applicabile, dei regolamenti e degli standard tecnici richiesti dalle autorità competenti, validi durante il periodo di attuazione, nonché tutte le altre normative che potrebbero influire sul Contratto; Il fornitore sostiene direttamente tutti i suoi obblighi e costi;

b. rispettare tutte le normative legali applicabili e le norme e istruzioni interne. Il cliente deve garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro e la protezione antincendio;

c. consentireAl cliente e/o a terzi da lui autorizzati di effettuare le verifiche previste dal Contratto e/o dalla normativa applicabile al fine di verificare il rispetto degli obblighi del Fornitore ai sensi del presente articolo delle Condizioni Generali.

18.1.3. Il fornitore è responsabile della sicurezza delle attrezzature di lavoro utilizzate (ad esempio, apparecchiature elettriche, strumenti di misurazione, telecamere, ecc.). È tenuto a utilizzare e mantenere tali strumenti di lavoro in condizioni tecniche tali da garantire che non vi siano danni o violazioni delle istruzioni e delle regole del cliente. In caso di rilevamento di carenze nelle risorse di lavoro del fornitore o del loro utilizzo non autorizzato nei locali, il cliente ha il diritto di sospenderne l'utilizzo o di espellerli dai propri locali. Qualsiasi ritardo nell'esecuzione non sarà considerato come ritardo causato dal cliente.

18.1.4. I dipendenti dell'appaltatore sono tenuti a utilizzare solo gli ingressi e le uscite a loro destinati per tali scopi, a rimanere sul posto di lavoro che è correlato all'esecuzione della prestazione contrattuale,

18.1.5. L'appaltatore è responsabile della qualificazione professionale e sanitaria e di una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, nonché dei lavoratori autonomi e dei dipendenti dei suoi subappaltatori. È tenuto a comportarsi sul posto di lavoro e a gestire l'esecuzione della Prestazione in modo tale da non danneggiare la salute dei lavoratori, del committente, dei propri dipendenti e dei lavoratori di terzi, e da evitare danni alla proprietà e all'ambiente. Ai dipendenti dell'appaltatore è vietato eseguire la Prestazione sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, soggiornare nei locali, del committente sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché consumare alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope sul posto di lavoro.

18.1.6. Il fornitore doterà i propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale e ne garantirà l'utilizzo.

18.1.7. Il fornitore è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi al verificarsi di eventi straordinari (incidenti, incendi, incidenti, primo soccorso, ecc.) nei confronti delle autorità statali competenti e al verificarsi di tale evento nei loro confronti. Il cliente deve segnalare immediatamente (entro 30 minuti) ai fini di un esame obiettivo e dell'adozione di misure preventive.

18.1.8. In caso di infortunio, qualora il lavoratore interessato non possa essere sottoposto al test per l'alcolemia, il Fornitore è tenuto a garantire che tale test venga eseguito il prima possibile. Il verbale della sua esecuzione sarà presentato senza indugio al Cliente.

18.1.9. In caso di incendio e successiva liquidazione da parte dei vigili del fuoco mediante l'utilizzo dei propri estintori, se l'incendio è stato causato da colpa del Fornitore, il Fornitore si impegna a coprire i costi associati alla liquidazione dell'incendio.

XIX. DIVIETO DI LAVORO ILLEGALE

19.1 Il fornitore riconosce che, ai sensi del § 7b comma 5 della legge n. 82/2005 Coll. sul lavoro e l'occupazione illegali e sulla modifica di alcune leggi, come modificata (di seguito denominata "legge sull'occupazione illegale"), il cliente non può accettare prestazioni dal fornitore che impiega illegalmente persone fisiche. Il fornitore dichiara pertanto di non essere una persona che impiega illegalmente una persona fisica ai sensi del § 7b comma 5 della legge sull'occupazione illegale.

19.2 Il fornitore si impegna a risarcire il cliente per i costi e i danni subiti a seguito della violazione degli obblighi del contraente previsti dalla legge sul lavoro nero, in particolare se, a seguito della violazione di tale obbligo, al cliente viene inflitta una sanzione pecuniaria ai sensi del § 7b comma 7 della legge sul lavoro nero (o secondo un'altra norma di legge, se la sanzione pecuniaria viene inflitta a causa della violazione di un obbligo ai sensi del § 7b comma 5 della legge sul lavoro nero). Le parti contraenti hanno concordato che tale richiesta di risarcimento si considera dovuta dal momento della decorrenza della decisione di infliggere una sanzione pecuniaria.

19.3 Le parti contraenti hanno inoltre concordato che nel caso in cui venga imposta una sanzione pecuniaria al cliente ai sensi del § 7b comma 7 della legge sul lavoro nero o ai sensi di un'altra norma di legge, se la sanzione pecuniaria viene imposta a causa di una violazione di un obbligo ai sensi della legge sul lavoro nero, il cliente ha il diritto di compensare la sua richiesta di risarcimento danni per l'importo della sanzione pecuniaria pagata e di tutti i costi correlati con la richiesta del fornitore di fornire la prestazione.

19.4 Il Fornitore si impegna in qualsiasi momento durante la durata del Contratto, su richiesta del Cliente, a visionare, nella misura necessaria, i documenti e i dati personali delle persone fisiche tramite le quali fornisce la Prestazione, che sono necessari per il Cliente per verificare se il Contraente non viola il lavoro nero ai sensi della legge sul lavoro nero, in particolare § 7b par. 5.

19.5 Nel caso in cui il cliente, dopo aver presentato i documenti di cui al punto 19.5, scopra che l'appaltatore viola alcune disposizioni della legge sul lavoro nero, in particolare il § 7b comma 5 della legge sul lavoro nero, ha il diritto di recedere dal contratto.

19.6 Il fornitore si impegna inoltre a risarcire il cliente per i costi e i danni da lui subiti a seguito del fatto che al cliente è incombente l'obbligo di pagare una multa o pagamenti supplementari ai sensi del § 7b comma 2 della legge sul lavoro nero.

Le parti contraenti hanno concordato che tale richiestaIl cliente si considera dovuta nel giorno in cui il Fornitore ha diritto al risarcimento delle spese o dei danni.

XX. ASSICURAZIONE

20.1 Il contratto di assicurazione del Fornitore deve essere valido per l'intera durata del Contratto e stipulato entro un limite assicurativo che copra sufficientemente tutti i danni che il Fornitore potrebbe causare attraverso le sue attività. Nel caso in cui il Fornitore fornisca una garanzia per l'Adempimento, il contratto di assicurazione nella misura specificata deve essere valido anche durante il periodo di garanzia.

XXI. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

21.1 Le parti contraenti riconoscono che, ai sensi del § 558 e seguenti del Codice commerciale, se l'oggetto della Prestazione è il risultato di un'attività protetta dal diritto di proprietà industriale o intellettuale (di seguito denominata "opera d'autore"), il Cliente ha il diritto di utilizzarla per gli scopi derivanti dal Contratto nei modi necessari per il corretto utilizzo della Prestazione, in particolare per l'utilizzo ai sensi del § 19 della legge n. 185/2015 Coll. Legge sul diritto d'autore e successive modifiche (di seguito denominato "Diritto d'autore"), oltre la durata dei diritti di proprietà dell'autore ai sensi del § 32 della Legge sul diritto d'autore. Il compenso per l'utilizzo dell'opera d'autore nella misura di cui al presente punto è incluso nel Prezzo.

21.2 Le parti contraenti hanno concordato che, qualora l'opera dell'autore dovesse essere utilizzata in modo diverso da quanto previsto al punto precedente, il Fornitore si impegna, in qualità di autore, senza indebito ritardo, al più tardi entro 15 giorni dalla richiesta del Cliente, a concludere con il Cliente, in qualità di acquirente, un contratto di licenza ai sensi delle disposizioni del § 65 e seguenti della Legge sul diritto d'autore, il cui oggetto sarà

(i) concedere il consenso del Cliente all'esercizio dei diritti di proprietà che costituiscono il diritto d'autore sull'opera dell'autore, e sulla base del quale il Fornitore concede al Cliente una licenza esclusiva in misura illimitata e

(ii) la fornitura del previo consenso del Cliente per la concessione di una sublicenza per la durata dei diritti di proprietà dell'autore ai sensi del § 32 della Legge sul diritto d'autore, in base alla quale il Cliente potrà utilizzare l'opera dell'autore principalmente nei modi specificati nel § 19 comma 4 della Legge sul diritto d'autore. Il corrispettivo per la concessione della licenza ai sensi della presente clausola è incluso nel Prezzo.

21.3 Le parti contraenti hanno concordato e confermano che se il Contratto ha la natura di un contratto d'opera e se il Contratto crea un'opera d'autore ai sensi del §87 della Legge sul diritto d'autore (programma per computer), allora il Cliente ha lo status di cliente ai sensi del §91 par. 4 della Legge sul diritto d'autore.

21.4 Nel caso in cui durante l'esecuzione della Prestazione il Fornitore realizzi un'opera che risponda alla definizione

a) invenzione brevettabile ai sensi delle disposizioni pertinenti della legge n. 435/2001 Coll. sui brevetti e sui certificati di protezione complementare, come modificata, e richiede la concessione di un brevetto per l'opera, oppure

b) una soluzione tecnica protetta da un modello di utilità in conformità con le disposizioni pertinenti della legge n. 517/2007 Coll. sui modelli di utilità come modificata e si applica per la protezione dell'opera con un modello di utilità, o

c) progettazione in conformità con le disposizioni pertinenti della legge n. 444/2002 Coll. sui disegni e modelli, come modificata, e richiede la registrazione dell'opera come disegno, oppure

d) un altro soggetto di proprietà industriale

(di seguito solo insieme "Oggetto di proprietà industriale"),

Il fornitore si impegna, in qualità di prestatore, senza indebito ritardo, e comunque entro 15 giorni dall'acquisizione del diritto di proprietà industriale a favore del Cliente, a concludere un contratto di licenza con il Cliente in qualità di acquirente ai sensi degli artt. 508 e seguenti del Codice di Commercio, il cui oggetto sarà la concessione del consenso all'utilizzo di un'opera protetta come Oggetto di Proprietà Industriale (di seguito "Licenza"). Il Fornitore si impegna a concedere al Cliente una Licenza esclusiva e illimitata per la sua esecuzione nell'ambito dell'attività complessiva del Cliente, per la durata dei diritti sull'Oggetto di Proprietà Industriale. Il corrispettivo per la concessione della Licenza ai sensi del presente punto è incluso nel Prezzo.

21.5 Il Fornitore si impegna a regolare tutti i rapporti giuridici con terzi che hanno creato o fornito il contenuto della Prestazione, in particolare stipulando i relativi contratti di diritto d'autore e altri contratti, in modo che tali soggetti non possano far valere nei confronti del Cliente alcuna pretesa derivante da diritti personali, d'autore, industriali, diritti connessi al diritto d'autore o altri diritti simili in relazione agli obblighi di corretta esecuzione del Fornitore derivanti dal Contratto. In caso di recesso del Fornitore senza successore legale, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente i dati sorgente dell'opera creata o dell'Oggetto di proprietà industriale prima della sua risoluzione.

XXII. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

22.1 Il fornitore si impegna a trattare tutti i dati, le informazioni o i documenti (in particolare la documentazione di disegno) ottenuti in relazione alla procedura di gara, alla conclusione o all'esecuzione del Contratto come informazioni riservate (tra cui segreti commerciali, informazioni finanziarie riservate, informazioni sensibili su infrastrutture critiche, ecc.), che, senza il previo consenso scritto del Cliente, non possono essere forniti a terzi, né possono essere utilizzati per le proprie esigenze in modo contrario al loro scopo. Il fornitore si impegna inoltre a mantenere la riservatezza delle informazioni di natura riservata anche dopo la cessazione del Contratto. Le restrizioni indicate nel presente punto non si applicano alla comunicazione di informazioni riservate ai familiari a carico del Cliente ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito, vale a dire a persone vicine economicamente, personalmente o altrimenti collegate al Cliente (di seguito denominate "Società affiliata del Cliente") e ai consulenti della Parte Contraente (ad esempio revisori dei conti, avvocati), a condizione che l'Impresa affiliata del Cliente e tali consulenti siano vincolati da obblighi di riservatezza almeno nella stessa misura di quanto stabilito nel presente punto. Non costituisce violazione delle disposizioni del presente punto neppure il caso di fornire informazioni riservate su richiesta giustificata di un'autorità pubblica o di un altro organismo statale o il caso in cui la fornitura di informazioni riservate sia imposta alla Parte contraente da una norma giuridica generalmente vincolante.

Le informazioni fornite sulla base e in relazione al Contratto saranno soggette ai termini del Contratto per un periodo di 10 anni dalla data di risoluzione del Contratto. Qualora una delle Parti Contraenti ne faccia richiesta, le Parti Contraenti si impegnano ad avviare immediatamente negoziati per estendere l'obbligo delle Parti Contraenti di mantenere la riservatezza sulle informazioni "riservate" trasferite sulla base del Contratto e, a condizione che le Parti Contraenti concordino sull'attualità del contenuto "riservato" delle informazioni concordate da entrambe le Parti Contraenti, si impegnano a concludere una modifica al Contratto, che estenda l'obbligo delle Parti Contraenti di mantenere la riservatezza sulle informazioni "riservate" trasferite sulla base del Contratto anche dopo la scadenza dei termini concordati.

In caso di fuga di fatti che abbiano natura di informazioni riservate o di segreto commerciale per motivi imputabili al Fornitore, o in caso di violazione degli obblighi del Fornitore ai sensi del presente punto, il Cliente ha il diritto di richiedere al Fornitore una penale contrattuale ai sensi del punto 15.7.

22.2 Salvo diverso accordo nel Contratto, il Fornitore non è autorizzato, senza il previo consenso scritto del Cliente, a indicare il Cliente come proprio partner commerciale, né a utilizzare la ragione sociale o il logo del Cliente per promuovere il Cliente o le sue attività, o in dichiarazioni ai media, in qualsiasi forma. In caso di violazione dell'obbligo di cui al presente punto, il Cliente ha il diritto di richiedere al Fornitore il pagamento di una penale contrattuale ai sensi del punto 15.7.

XXIII. PRIVACY

23.1 Il Fornitore si impegna a mantenere la riservatezza e a rispettare i requisiti della normativa vigente, in particolare la legge sulla protezione dei dati personali e successive modifiche, qualora entri in contatto con i dati personali del Cliente durante l'esecuzione dell'oggetto del Contratto; l'obbligo di riservatezza sussiste anche dopo la cessazione del Contratto.

XXIV. LEGGE APPLICABILE

24.1 Il Contratto e i rapporti derivanti dal Contratto o ad esso correlati sono stati conclusi in conformità alle disposizioni pertinenti del Codice di Commercio e di altre norme giuridiche generalmente vincolanti valide sul territorio della Repubblica Slovacca, ad esclusione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Salvo diversa disposizione nel Contratto, i rapporti reciproci tra le Parti Contraenti, sorti sulla base del Contratto e che non sono espressamente disciplinati dallo stesso, saranno disciplinati dalle disposizioni pertinenti del Codice di Commercio e di altre norme giuridiche generalmente vincolanti dell'ordinamento giuridico slovacco.

XXV. TUTELA DELL'AMBIENTE

25.1 Il Fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni di legge generalmente vincolanti in materia di tutela ambientale nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, mentre il Fornitore è responsabile dell'inquinamento e dei danni all'ambiente da lui causati e verificatisi in relazione all'esecuzione della Prestazione. Il Fornitore è tenuto a rimuovere le conseguenze di tale inquinamento. Qualora durante l'esecuzione della Prestazione si verifichino danni nel luogo di esecuzione, il Fornitore è tenuto a smaltire i rifiuti da lui prodotti ai sensi della Legge n. 79/2015 Coll. sui rifiuti, come modificata, e delle relative disposizioni di legge per la gestione dei rifiuti, per garantirne lo smaltimento. Il Cliente si impegna a fornire al Fornitore la massima collaborazione affinché quest'ultimo abbia la possibilità di garantire lo smaltimento di tali rifiuti, ove possibile direttamente nel luogo di esecuzione e a spese del Fornitore.

25.4 Le parti contraenti sono tenute a rispettare le speciali disposizioni di legge in materia di protezione da rumore e vibrazioni. Il fornitore è tenuto a garantire, mediante misure tecniche, organizzative e altre misure appropriate, che il rumore durante l'esecuzione della Prestazione nel luogo di Esecuzione non superi i valori massimi consentiti stabiliti dalle speciali disposizioni di legge.

XXVI. CONTROVERSIE

26.1 Il Fornitore dichiara che, alla data di conclusione del Contratto, non è parte di una causa legale o di un procedimento arbitrale in corso nei confronti del Cliente.

26.2 Tutte le controversie derivanti dal Contratto saranno sottoposte alla decisione del tribunale competente in conformità con le disposizioni della legge n. 160/2015 Z .z. Procedura di controversia civile come modificata.

26.3. Tutte le eventuali controversie derivanti da Contratti/Ordini, nonché da tutti i rapporti commerciali obbligatori direttamente o indirettamente correlati agli stessi, al loro contenuto o al loro oggetto, che insorgano tra il Cliente e il Fornitore, sono soggette alla giurisdizione esclusiva dei tribunali della Repubblica Slovacca, salvo diverso accordo. Il Fornitore e il Cliente hanno inoltre concordato che, nel caso in cui, ai sensi della Legge n. 97/1963 Coll. sul diritto internazionale privato e processuale, come modificata, ai sensi del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o ai sensi di un'altra norma giuridica, legge o trattato internazionale che regola la competenza dei tribunali nelle controversie con un elemento di estraneità, il tribunale della Repubblica Slovacca non fosse il foro competente, il Fornitore e il Cliente hanno espressamente concordato che il foro competente sarebbe stato il Tribunale Distrettuale di Martin, Repubblica Slovacca.

Gli allegati inscindibili alle presenti Condizioni Generali sono:

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Le presenti CGV entrano in vigore il 1° gennaio 2023



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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